Settore moda: domande di integrazione salariale entro il 12 settembre

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Le domande di trattamento di integrazione salariale in deroga per i lavoratori delle imprese del settore moda relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocati tra il 1° febbraio 2025 e il 13 agosto 2025 devono essere presentate entro il 12 settembre 2025.

È quanto ha comunicato l’INPS con la circolare n. 121 del 13 agosto 2025, che illustra le novità del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 1° agosto 2025, n. 113, che introduce misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

Il trattamento è concesso nel limite di spesa previsto per l’anno 2025, con la possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS anche in assenza di difficoltà finanziarie del datore di lavoro.

Integrazione salariale in deroga nel settore moda: proroga

L'articolo 10 del decreto-legge n. 92/2025 ha prorogato la misura di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 per un ulteriore periodo di 12 settimane, dal 1° febbraio 2025 al 31 dicembre 2025.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, si ricorda, prevede un trattamento di cassa integrazione ordinaria per i lavoratori delle microimprese (fino a 15 dipendenti) nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pelletteria, conciario nonché nelle attività di montatura e saldatura di accessori della moda. Il trattamento è concesso per un periodo massimo di 12 settimane, da fruire entro il 31 gennaio 2025, in deroga ai limiti di durata massima previsti dalla legge.

Anche la proroga al 31 dicembre 2025 è concessa in deroga ai limiti di durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Legislativo n. 148/2015 e dalle norme del FSBA.

Destinatari della prestazione

Possono accedere alla proroga del trattamento di integrazione salariale i datori di lavoro operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 e dal codice ATECO 25.62.00.

I datori di lavoro devono rispettare i seguenti requisiti per poter usufruire della misura:

  • essere classificati come Industria o Artigianato ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
  • avere una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla presentazione della domanda;
  • aver raggiunto i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Legislativo n. 148/2015 per i datori di lavoro del settore industriale o quelli previsti dal regolamento del FSBA per l'assegno di integrazione salariale.

Codici ATECO 2025 e dichiarazioni di responsabilità

Si ricorda che, a partire dal 1° aprile 2025, è entrata in vigore la nuova codifica ATECO 2025, che ha sostituito la versione precedente ATECO 2007.

La nuova classificazione ha comportato modifiche significative nell’individuazione delle attività economiche e, di conseguenza, nella determinazione delle imprese che possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto-legge n. 160/2024.

L’INPS, con la circolare n. 121 del 13 agosto 2025, ha aggiornato i codici ATECO dei datori di lavoro che possono beneficiare della misura prevista dall’articolo 10 del decreto-legge n. 92/2025 (Allegato n. 1 alla circolare).

Nella stessa circolare l’INPS spiega quando e come i datori di lavoro devono produrre la dichiarazione di responsabilità per attestare che svolgono attività nei settori eleggibili.

Come fare domanda di integrazione salariale in deroga

Le domande per accedere alla prestazione di integrazione salariale devono essere trasmesse all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Tuttavia, per i periodi di sospensione o riduzione che vanno dal 1° febbraio 2025 alla data di pubblicazione della circolare (13 agosto 2025), il termine per la presentazione della domanda è il 12 settembre 2025 (30 giorni dalla pubblicazione della circolare stessa).

Le domande devono essere inviate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma "OMNIA IS".

Per accedere alla piattaforma, i datori di lavoro devono cercare, sul sito istituzionale dell'INPS, la voce "Accesso ai nuovi servizi" e selezionare "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". Dopo essersi autenticati tramite SPID di almeno livello 2, CNS o CIE 3.0, devono scegliere l'opzione "CIG e Fondi di solidarietà".

La causale da indicare nella domanda è: “Settore moda proroga ex Dl 92/2025”.

Requisiti per l'accesso alla prestazione

I datori di lavoro possono richiedere la proroga del trattamento di integrazione salariale solo se hanno già raggiunto i limiti massimi dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa ordinaria.

Pertanto, la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e disponibile all’interno della procedura informatica, in cui il datore di lavoro attesta di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa ordinaria.

Il limite massimo di fruizione dei trattamenti si calcola su un biennio mobile, che si riferisce a un periodo di due anni, calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni datore di lavoro per ogni singola unità produttiva.

Esenzioni per i datori di lavoro artigiani

I datori di lavoro artigiani che richiedono il trattamento, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda una certificazione del FSBA, attestante i periodi di assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo. Per poter accedere alla misura di sostegno, i periodi di assegno autorizzato dal FSBA non devono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Inoltre, i datori di lavoro artigiani devono comunicare al FSBA la richiesta di trattamento di sostegno al reddito, presentando una dichiarazione di responsabilità che indichi il periodo di richiesta.

Occupazione media dei dipendenti

Tutti i datori di lavoro devono dichiarare, nella domanda, di aver avuto una forza occupazionale media nel semestre precedente la presentazione della domanda inferiore o pari a 15 dipendenti.

Obblighi di informativa sindacale

I datori di lavoro devono rispettare le disposizioni relative all’informativa alle rappresentanze sindacali aziendali o, se presenti, alle rappresentanze unitarie, nonché alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'informativa riguarda le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevista della sospensione, e il numero dei lavoratori coinvolti.

Per semplificare l’amministrazione, l'INPS considera adempiuti gli obblighi informativi anche se la comunicazione alle parti sindacali avviene successivamente all’inizio del periodo di sospensione o riduzione.

Esenzione dal contributo addizionale

I datori di lavoro che usufruiscono della proroga del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 2025 al 31 dicembre 2025 non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale, previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 148/2015.

Neutralizzazione dei periodi autorizzati

I periodi di trattamento già autorizzati non saranno conteggiati ai fini delle future richieste di trattamenti di integrazione salariale, in quanto sono neutralizzati per il calcolo del periodo complessivo di fruizione.

Modalità di pagamento

L'articolo 10 del Decreto-legge n. 92/2025 introduce una novità nelle modalità di pagamento del trattamento di integrazione salariale per il periodo di proroga, stabilendo che il pagamento possa essere effettuato direttamente dall'INPS, anche senza necessità di comprovare difficoltà finanziarie da parte del datore di lavoro.

I datori di lavoro possono scegliere questa modalità di pagamento direttamente nella domanda, senza dover compilare il quadro relativo all'indice di liquidità aziendale.

Se viene scelto il pagamento diretto da parte dell'INPS, i datori di lavoro, dopo l'autorizzazione, devono inviare i flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) secondo le modalità consuete e nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 5-bis dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 148/2015.

Alternativamente, i datori di lavoro hanno la possibilità di anticipare il trattamento ai dipendenti, per poi recuperare l'importo anticipato tramite conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi entro i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 148/2015. In caso contrario, si incorre nella decadenza del diritto.

Il trattamento di proroga è limitato a una spesa complessiva di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025.

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