Sezioni Unite: ricorso procedibile se controparte non disconosce la conformità

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Sezioni Unite: ricorso procedibile se controparte non disconosce la conformità

Cosa accade in caso di deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa?

Cassazione: come evitare l'improcedibilità per copia senza attestazione

Le Sezioni Unite civili della Cassazione ritengono che detta circostanza non comporti l’improcedibilità del ricorso qualora l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli.

Nell'ipotesi, invece, in cui l'unico destinatario della notifica del ricorso rimanga soltanto intimato oppure comunque il controricorrente disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, il ricorrente, per evitare la declaratoria di improcedibilità, ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

Detti principi si applicano anche all'ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata - e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute - senza attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa.

Principi di diritto sul Processo civile telematico

E’ quanto si legge nel testo della sentenza n. 8312 del 25 marzo 2019, in calce alla quale il massimo Collegio di legittimità ha enunciato una serie di principi di diritto in tema di processo civile telematico.

Per completezza, la Suprema corte ha altresì precisato che anche il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità qualora, come sopra, l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della decisione stessa.

Per finire, Gli Ermellini hanno anche evidenziato che la comunicazione a mezzo Pec a cura della cancelleria del testo integrale della decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di verificare d’ufficio la tempestività dell’impugnazione.

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