Sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione solo per eventi prevedibili

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Sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione solo per eventi prevedibili

Affinché il dipendente possa legittimamente sottrarsi dal rendere la prestazione lavorativa, in conseguenza dell'inosservanza del datore di lavoro rispetto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), è necessario provare la gravità e la rilevanza dell'inadempimento. A tal fine, non è sufficiente l’accertamento di un inadempimento datoriale, essendo necessaria – per giustificare il rifiuto di svolgere la prestazione – la proporzionalità della violazione.

La responsabilità datoriale, quindi, riguarda esclusivamente l’obbligo di adottare le misure che in concreto, rispetto alle mansioni svolte, appaiono idonee ad evitare eventi prevedibili. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8911 del 29 marzo 2019.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilito il principio di diritto

Gli Ermellini confermano la responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro, poiché è tenuto per legge ad attivarsi e mettere in atto tutte le azioni necessarie e possibili per rendere un ambiente idoneo a tutelare la salute. Pertanto, qualora il datore di lavoro non si renda partecipe nell’osservare le norme di sicurezza, il dipendente può legittimamente rifiutare di svolgere la prestazione lavorativa.

Nel prosieguo della sentenza si legge, però, che incombe sul lavoratore l’onere di provare la responsabilità datoriale in ambito di obbligazione di scurezza, se intende sottrarsi alla prestazione lavorativa. Ciò in conseguenza della fattispecie secondo la quale la responsabilità datoriale non è suscettibile di essere ampliata fino al punto da configurarsi in senso oggettivo, essendo necessario in ogni caso accertare un difetto di diligenza del datore stesso.

In riferimento all’onere della prova, i giudici di legittimità distinguono le misure:

  • nominate, in relazione alle quali il lavoratore ha solo l’onere di provare l’esistenza della violazione e il nesso di causalità con il danno alla salute;
  • innominate, laddove il datore di lavoro deve dimostrare di aver adottato misure di prevenzione coerenti con gli standard di sicurezza suggeriti dalle conoscenze tecniche e sperimentali esistenti.

Con riferimento a queste ultime, gli Ermellini sottolineano come non sia possibile per il datore di lavoro rispettare minuziosamente ogni atto a evitare qualsiasi danno. La responsabilità, diversamente, riguarda soltanto l’obbligo di adottare le misure che in concreto, rispetto alle mansioni svolte, appaiono idonee a evitare eventi prevedibili.

Per concludere, nel caso di specie, i giudici hanno constatato che il datore di lavoro ha dimostrato di aver applicato tutte le misure di sicurezza “nominate”.

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