Sicurezza sul lavoro: come cambiano i corsi di aggiornamento

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Sicurezza sul lavoro: come cambiano i corsi di aggiornamento

Le frequenti morti sul lavoro rafforzano (laddove ce ne fosse ancora bisogno) la convinzione dell’importanza della formazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

A ribadirlo a gran voce è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, con una recente sentenza (la n. 20259 del 14 luglio 2023), ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore part time che si era ripetutamente rifiutato di completare il corso di formazione sulla sicurezza di lavoro perché da svolgere al di fuori del normale orario di lavoro.

Vi è un interesse generale, tuona la Suprema Corte: che il dipendente riceva un’adeguata formazione, indispensabile a prevenire rischi per la sicurezza e la salute non solo del singolo ma della intera comunità e dei terzi che vengano in contatto con l’ambiente di lavoro, interesse rispetto al quale l’interesse del singolo non può che essere recessivo.

Come già si è avuto modo di anticipare, è allo studio la bozza del nuovo accordo che individua durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza in attuazione delle previsioni di cui all’art. 37, comma 2, d.lgs. n. 81/2008.

La bozza, sulla quale (si ribadisce) si dovrà raggiungere l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dispone anche in merito ai contenuti e alla modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento per lavoratori, datore di lavoro, dirigenti e preposti.

Cosa prevede il TUSL

Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) prevede che:

1) la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti debba essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (articolo 37, comma 6).

2) il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti debbano ricevere, oltre ad un'adeguata e specifica formazione, un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 37, comma 7).

Bozza del nuovo accordo: finalità generali dell’aggiornamento

Prima di addentrarci nell’analisi della durata e dei contenuti minimi, è bene sottolineare la precipua finalità dei corsi di aggiornamento che, si legge nella bozza del nuovo accordo, non devono essere intesi solo come un rispetto agli obblighi di legge, ma come l’avvio di un percorso di formazione continua, con l’obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo.

L’aggiornamento non potrà mai essere a carattere generale o una mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma dovrà avere riguardo ai nuovi bisogni formativi.

Lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro
In via generale, i corsi di aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro devono trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la bozza del nuovo accordo riporta i seguenti temi che potranno essere oggetto di corso di aggiornamento:
- modifiche normative;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Frequenza, durata minima e contenuti

Declinando l’obbligo di aggiornamento in base al bisogno formativo delle diverse figure professionali, la bozza del nuovo accordo prevede la seguente frequenza, durata minima e contenuti dei corsi.

Figura professionale

Quando effettuare l’aggiornamento

Lavoratori

 

Ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità

Dovrà comunque essere garantita una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore.

Preposti

 

Con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Dirigenti

 

Con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Datore di lavoro

 

Con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

L’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche del modulo aggiuntivo “Cantiere” laddove lo stesso sia stato frequentato dal datore di lavoro e ne permangano le condizioni.

Datore con compiti del servizio di prevenzione e protezione

 

Con cadenza quinquennale e con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro e anche sulle tematiche previste dai moduli specialistici frequentati, laddove permangono le condizioni per gli stessi.

Responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione

 

Con cadenza quinquennale. Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono di 20 ore per l’ASPP e di 40 ore per il RSPP.

È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio.

L’aggiornamento, che potrà essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, dovrà riguardare le seguenti tematiche:

- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;

- sistemi di gestione e processi organizzativi;

- fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;

- tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La partecipazione ai corsi di specializzazione Modulo B (SP1, SP2, SP3, SP4, SP5) non è valida ai fini dell’aggiornamento.

Coordinatore per la sicurezza

 

Con cadenza quinquennale, con le stesse modalità e la stessa durata minima (40 ore minime complessive) previste per gli RSPP

Lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento

 

Con cadenza quinquennale e durata minima di 4 ore relative alla parte pratica, illustrando anche le eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.

 

Lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro

 

L’aggiornamento è utile a rinnovare l’abilitazione e va effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

Anche in questo caso, si ritiene opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.

 

Modalità di erogazione

Come già visto per i corsi di formazione, la bozza del nuovo accordo sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, consente l’erogazione dei corsi di aggiornamento in presenza, in video conferenza sincrona e con modalità e-learning, fatte salve le seguenti eccezioni:

  • la modalità e-learning non è consentita per i corsi di aggiornamento per preposti, lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto e lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro;
  • la modalità in video conferenza sincrona non è ammessa per l’aggiornamento di lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto e di lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro

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