Sicurezza sul lavoro: funzioni affidate a unità produttive, datore assolto
Pubblicato il 08 luglio 2025
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Nelle organizzazioni complesse il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità se le unità produttive hanno reale autonomia e poteri gestionali effettivi.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 22584 del 16 giugno 2025, si è pronunciata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, chiarendo i criteri per l’individuazione del datore di lavoro in senso prevenzionistico all’interno di strutture aziendali complesse.
La Cassazione sulla responsabilità del datore nelle strutture complesse
Inquadramento del caso concreto
Nel caso esaminato, il Tribunale aveva escluso la responsabilità penale di un soggetto che, pur ricoprendo il ruolo formale di presidente del consiglio di amministrazione di una società, non aveva curato personalmente la valutazione dei rischi né la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Il Tribunale aveva infatti ritenuto che tali adempimenti fossero stati correttamente assolti da due dirigenti preposti alla gestione delle unità produttive della società (divisioni “Ipermercati” e “Supermercati”), ai quali erano stati conferiti poteri decisionali e di spesa tramite procura speciale.
Le censure del Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che:
- la delega dei poteri a soggetti esterni al consiglio di amministrazione non fosse idonea a trasferire gli obblighi non delegabili;
- le due divisioni aziendali non potessero essere considerate “unità produttive” autonome ai sensi della normativa vigente, in quanto prive di adeguata autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
I principi affermati dalla Corte di Cassazione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto l’operato del Tribunale e fornendo importanti chiarimenti in diritto:
- La figura del datore di lavoro prevenzionistico deve essere individuata sulla base di criteri sostanziali, privilegiando l’effettivo esercizio dei poteri decisionali e di spesa, anche in presenza di articolazioni organizzative complesse.
- È possibile che all’interno di un’unica impresa vi siano più datori di lavoro in senso prevenzionistico, ciascuno riferibile a una specifica unità produttiva dotata di autonoma gestione.
- La valutazione dell’autonomia dell’unità produttiva deve basarsi su elementi concreti: la presenza di poteri gestionali effettivi e la disponibilità di risorse economiche sufficienti da parte del dirigente responsabile.
- Quando sussistono tali condizioni, il dirigente può essere considerato datore di lavoro a titolo originario, e non già destinatario di una mera delega di funzioni, assumendo pertanto la responsabilità diretta degli obblighi prevenzionistici.
Orientamento giurisprudenziale confermato
La sentenza conferma e consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei contesti aziendali articolati, la responsabilità prevenzionistica può essere decentrata, purché ricorrano precisi requisiti di autonomia organizzativa, decisionale e finanziaria. Tale approccio consente di attribuire la responsabilità per la sicurezza a soggetti effettivamente in grado di incidere sulla gestione dei rischi aziendali.
Non si è in presenza di una mera delega di funzioni ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008, bensì di un riconoscimento ex lege della qualifica datoriale, fondato sull’effettivo esercizio dei poteri decisionali e di spesa da parte dei dirigenti preposti alle singole unità organizzative.
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