Sistemi di distribuzione energia “chiusi”. Corte Ue su norme italiane

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Sistemi di distribuzione energia “chiusi”. Corte Ue su norme italiane

La Corte di giustizia si è pronunciata in ordine ad alcune domande di pronuncia pregiudiziale che vertevano sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafi 5 e 6, dell’articolo 15, paragrafo 7, dell’articolo 26, paragrafo 4, dell’articolo 28 e dell’articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.

Dette domande erano state presentate nell’ambito di una controversia che vedeva contrapposti, da un lato, una Spa e varie altre imprese proprietarie o incaricate della gestione di reti private di distribuzione dell’energia elettrica e, dall’altro, l’Autorità per l’energia elettrica italiana, in merito alla decisione adottata da quest’ultima di imporre loro svariati obblighi riguardanti in particolare l’accesso dei terzi e il servizio di dispacciamento.

Accesso limitato, bocciata normativa italiana

Nel testo della sentenza del 28 novembre 2018, cause riunite C-262/17, C-263/17 e C-273/17, i giudici europei hanno sancito:

  • che costituiscono sistemi di distribuzione che rientrano nell’ambito di applicazione della richiamata direttiva sistemi, come quelli esaminati, costituiti a fini di autoconsumo prima dell’entrata in vigore di tale direttiva e gestiti da un soggetto privato, ai quali siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo e che siano a loro volta connessi con la rete pubblica;
  • che sistemi, come quelli in esame, classificati da uno Stato membro come sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, possono, a tale titolo, essere unicamente esentati da quest’ultimo dagli obblighi previsti al paragrafo 2 del predetto articolo, fatta salva la possibilità che tali sistemi siano, ad altro titolo, idonei a rientrare in altre esenzioni previste da tale direttiva, in particolare quella stabilita all’articolo 26, paragrafo 4, della stessa, qualora soddisfino le condizioni ivi previste, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio;
  • che è da ritenere contraria alle disposizioni Ue una normativa nazionale, come quella di cui trattasi, che prevede che i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, di tale direttiva, non siano soggetti all’obbligo di accesso dei terzi, ma debbano unicamente consentire l’accesso ai terzi rientranti nella categoria degli utenti connettibili a tali sistemi, i quali utenti hanno un diritto di accesso alla rete pubblica;
  • che le norme europee, in assenza di una giustificazione obiettiva, ostano a una normativa nazionale, come quella italiana, “che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull’energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporta costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso”.
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