Snc, le liti tornano alla partenza

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A 35 anni di distanza dall’entrata in vigore della sentenza che ha sancito il passaggio delle società di persone e degli studi associati da soggetti d’imposta a soggetti di accertamento, relativamente all’imposta personale dovuta dai soci o associati, la recente sentenza della Cassazione a Sezioni unite, la n. 14815 del 4 giugno scorso, ha fissato un nuovo punto fermo sul contenzioso sorto sull’argomento. La sentenza dichiara la nullità, in qualsiasi grado di giudizio, di tutte le controversie pendenti sul reddito prodotto da una società o associazione, quando la lite non ha visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati, sia quello collettivo sia i singoli destinatari del reddito e della rettifica. Il litisconsorzio tra questi soggetti si rende necessario, nel senso che è da considerare come una condizione per l’adozione di un valido giudizio. Infatti, se la partecipazione alla lite non è fatta sin dall’inizio da tutti i soci, allora interverrà il giudice chiamando in causa tutti gli interessati. In tal modo, la sentenza riporta le liti al punto di partenza, attribuendo alle Commissioni provinciali tutti i giudizi di questo tipo in qualsiasi grado, tranne quelli per cui si è formato il giudicato. Riparte, così, il contenzioso per il periodo d’imposta 1985 (23 anni fa), e del tempo sarà ancora necessario per arrivare ad una decisione definitiva. Il principio da cui partono i giudici di merito muove dal presupposto che società di persone e associazioni professionali sono tassate in base alle scritture contabili; perciò, è evidente il motivo dell’unitarietà della dichiarazione e dell’accertamento, essendovi soci e associati che non sono in grado o non possono accedere alla contabilità del soggetto collettivo. A questo punto, però, si auspica un prossimo intervento del legislatore su almeno due punti: il primo, riguarda l’attività d’ufficio nei confronti dei singoli soci, attualmente un vero accertamento, e, poi, va rivista anche la sanzionabilità del socio per effetto della minore Irpef da lui dichiarata rispetto all’imponibile oggettivo di accertamento nei confronti della società.
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