Sono esenti le prestazioni socio-sanitarie

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Le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese nei confronti di soggetti svantaggiati da aziende speciali sono da ritenersi esenti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto. E’ quanto si legge nella risoluzione 89/E del 12 marzo, in cui l’agenzia delle Entrate ribadisce che il trattamento Iva delle suddette prestazioni, conformemente a quanto previsto dall’articolo 132, n. 1, lettera g), della direttiva 2006/112/Ce, dipende dalla natura del soggetto erogatore. Nello specifico, per quanto riguarda le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali si parte dal considerare la seguente suddivisione: organismi di diritto pubblico e istituzioni sanitarie riconosciute che sono esenti da Iva; cooperative e loro consorzi che scontano l’Iva nella misura ridotta del 4%; soggetti diversi da quelli indicati che scontano l’aliquota Iva ordinaria del 20% e, infine, associazioni di volontariato che sono sempre fuori campo Iva. Le aziende speciali, costituite secondo l’articolo 22 della legge 142/90 e disciplinate dall’articolo 144 del Dlgs 267/2000, si devono considerare come enti strumentali dell’ente locale, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, per cui rientrano nel campo dell’esenzione.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – Servizi socio-assistenziali, esenzione Iva allargata - Ricca

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