Sostegni bis, tutte le novità dei Cfp: modulistica implementata e tanti dati

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Sostegni bis, tutte le novità dei Cfp: modulistica implementata e tanti dati

Con la pubblicazione ufficiale dell’atteso decreto Sostegni bis, da circa 40 miliardi di euro, emergono tutti i particolari del nuovo contributo a fondo perduto per le imprese e le partite Iva maggiormente colpite dalla crisi economica legata alla pandemia.

Il Dl n. 73/2021, pubblicato sulla GU del 25 maggio 2021 n. 123, in vigore dal giorno successivo e da approvare definitivamente dal Parlamento entro il 24 luglio, delinea il nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 15,4 miliardi.

Dl Sostegni bis, contributi automatici e alternativi

All’articolo 1 del Dl n. 73/2021 sono stati previsti tre nuovi aiuti per i contribuenti titolari di reddito agrario o esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, sempre che la partita Iva sia attiva alla data di entrata in vigore del “Sostegni bis”.

Si tratta dei seguenti tipi di indennizzi:

  • un contributo automatico e di pari importo per coloro che hanno già beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, a condizione che il primo indennizzo non sia stato indebitamente percepito o restituito. La somma sarà assegnata in via automatica sullo stesso c/c bancario o postale o fruibile sotto forma di credito d’imposta in compensazione tramite il modello F24, se già è stata scelta questa modalità;
  • un contributo alternativo correlato alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, a condizione che la perdita media mensile subita dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia almeno del 30%. Tale contributo spetta ai contribuenti che sono stati ammessi al Cfp Sostegni e ricevono, in automatico, il primo indennizzo del Sostegni bis: a richiesta ora possono ricevere l’eventuale maggiore valore calcolato con il nuovo criterio. A ciò si aggiunge un contributo alternativo "maggiorato", che può essere richiesto da chi non era stato ammesso al beneficio del Dl n. 41/2021 e che, ora, viene calcolato applicando delle percentuali più alte alla differenza di fatturato (90, 70, 50, 40 e 30% a seconda dei ricavi/compensi realizzati/percepiti nel 2019, con l’importo del bonus che non può superare 150mila euro);
  • un ulteriore contributo calcolato sulla base del peggioramento dei risultati del conto economico tra 2019 e 2020. Il risultato economico d’esercizio relativo al periodo in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, deve presentare un peggioramento almeno pari alla percentuale che sarà definita con decreto ministeriale. Il contributo “a conguaglio” andrà richiesto, in via telematica, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura; l’istanza può essere trasmessa soltanto se la dichiarazione dei redditi 2020 verrà presentata entro il 10 settembre 2021.

Cfp decreto Sostegni bis, istanze complesse e modulistica implementata

Le novità che emergono dalla lettura del Sostegni bis, rispetto a quanto evidenziato dalle bozze, riguardano, in particolare, gli adempimenti preventivi e gli elementi da comunicare per la richiesta dei suddetti indennizzi.

Si complicano le richieste per i nuovi contributi a fondo perduto: per ogni nuova tipologia di ristoro il legislatore ha, infatti, stabilito uno specifico adempimento da espletare prima della presentazione della relativa istanza.

Nelle istanze di richiesta dei contributi alternativi, infatti, dovranno essere indicati anche tutti i dati relativi ad una serie di bonus già fruiti dai richiedenti come, per esempio, quello:

  • per le locazioni;

  • il taglio del saldo 2020 e della prima rata 2021 dell'Irap;

  • i ristori e il tax credit sanificazione;

  • l’adeguamento e l'abbuono delle rate Imu.

La modulistica è, poi, stata implementata e, di fatto complicata, prevedendo l'indicazione degli elementi per la verifica del rispetto del limite degli aiuti di Stato, i cosiddetti "Temporary Framework", fissati dalla Commissione europea. Inoltre, è stato previsto anche un altro adempimento da espletare prima dell'invio della istanza di richiesta: i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva prima della richiesta dovranno, infatti, inviare la comunicazione relativa al primo trimestre 2021.

Fondo perduto esteso anche con ricavi fino a 15 milioni di euro

Ma, la vera novità che emerge a sorpresa dalla versione definitiva del Decreto legge pubblicato è il riconoscimento di un contributo a fondo perduto esteso a chi nel 2019 ha registrato ricavi fino a 15 milioni di euro.

Si tratta di un aiuto extra per le partite Iva più grandi, finora rimaste fuori dalle varie tornate di Cfp per aver superato la soglia dei 10 milioni di ricavi nel 2019.

Non si tratta di un aiuto certo, ma una eventualità legata alle risorse che resteranno dopo l’assegnazione dei contributi automatici: i contribuenti che hanno ricavi tra i 10 e i 15 milioni, infatti, dovranno sperare che le risorse stanziate dal Dl Sostegni bis per le integrazioni ai bonifici automatici non vadano esaurite.

Sarà un decreto del ministero dell’Economia a regolare questi nuovi aiuti extra e a fissarne tempi e modi per la richiesta.

E’ da ricordare che i nuovi contributi del decreto Sostegni bis partiranno dopo che sarà conclusa la tornata di aiuti previsti dal primo Decreto legge del Governo Draghi, il cui termine per l’invio delle domande scade domani 28 maggio 2021.

Dl Sostegni bis, acquisto agevolato prima casa per gli under 36

Novità anche per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro.

Nella versione definitiva del provvedimento, pubblicata nella GU, sono stati inseriti dei limiti di reddito che non erano, invece, presenti nella prima stesura della bozza del decreto.

L’agevolazione riguarda non solo gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà, ma anche gli atti traslativi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, con esclusione solo del diritto di superficie.

L’acquisto della prima casa risulta, così, agevolato:

  • esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale);
  • per gli atti imponibili ad IVA, riconoscimento di in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  • esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

I benefici risultano limitati agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL “Sostegni-bis”) e il 30 giugno 2022.

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