Legge Spazzacorrotti non retroattiva

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Legge Spazzacorrotti non retroattiva

E’ incostituzionale l’applicazione retroattiva della Legge Spazzacorrotti, laddove si estendono alla maggior parte dei reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni alle misure alternative alla detenzione previste per i reati di criminalità organizzata.

Lo ha sancito la Corte costituzionale con sentenza n. 32 depositata il 26 febbraio 2020, rispetto ad alcune previsioni di cui alla Legge n. 3/2019.

Nel dettaglio, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

  • dell’art. 1, comma 6, lettera b) di tale Legge, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all’art. 4-bis, comma 1, della Legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, “in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale”;
  • dell’art. 1, comma 6, lettera b), del medesimo testo normativo, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.

Nella decisione - anticipata in una nota stampa del 12 febbraio - i giudici costituzionali hanno sottolineato che non può avere effetto retroattivo una legge successiva che trasformi la pena da scontare “fuori” dal carcere, prevista al momento del reato, in una misura da eseguire “dentro” il carcere.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Punto & Lex del 13 febbraio 2020 - Spazzacorrotti. Consulta: no ad applicazione retroattiva – Pergolari

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