Start up innovativa: non sempre il ritardo nell'aggiornare le notizie comporta la cancellazione

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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una serie di pareri ed una circolare aventi ad oggetto start up innovative.

Conferimento di impresa individuale in s.r.l. unipersonale

In base a quanto contenuto nel parere del 19 gennaio 2015, prot. 6057, il conferimento di un'azienda esercente attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale, di cui il conferente (già titolare dell’impresa individuale) sia unico socio, può rientrare nella fattispecie di start up innovativa in quanto trattasi di trasformazione atipica eterogenea.

Si precisa che l'attività non deve essere stata esercitata per un periodo superiore a 48 mesi complessivi, comprendente sia la fase di pretrasformazione che quella successiva alla trasformazione stessa.

Ritardo nell'aggiornamento delle notizie

Qualora la start up innovativa ritardi nell'aggiornamento delle informazioni, afferma il parere prot. 6064 del 19 gennaio 2015, non discende l’automatica cancellazione della start-up (o incubatore) dalla sezione speciale.

Occorre però rilevare il caso in cui sia l'ufficio ad accertare il ritardo nell'adempimento, che comporta la sanzione della cancellazione; l’ufficio è tenuto ad informare tramite PEC la start-up dell’avvio del procedimento, dando un termine, non superiore a 10 giorni per controdedurre.

L’esito procedimentale sarà poi vagliato dal giudice del registro che valuterà se ordinare la cancellazione.

Iscrizione nella sezione speciale

Il parere del 19 gennaio 2015, prot. 6062, ammette che una società, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese, può chiedere l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese quale start-up in presenza di iscrizione avvenuta nell’ambito del quadriennio e dei requisiti richiesti dalla legge.

In caso di iscrizione avvenuta nel 2011, precisa il Mise, è possibile fruire dello speciale regime per una massimo di quarantotto mesi, a partire dalla data di costituzione della società.

Esercizio dell’attività di “civic crowdfunding”

Può essere classificata start up innovativa rivolta al sociale l'attività diretta a promuovere – attraverso un portale web - il “civic crowdfunding”, cioè il crowdfunding non finalizzato alla partecipazione nel capitale di soggetti imprenditoriali bensì alla raccolta di fondi per finanziare iniziative non imprenditoriali, sia da parte di soggetti “non profit” che da privati. Lo sostiene il parere prot. 6059 del 19 gennaio 2015.

Autocertificazione dei requisiti della start up a vocazione sociale

Per quanto attiene al riconoscimento di startup innovativa a vocazione sociale, la circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015 specifica che è necessaria la dovuta pubblicità che deve avvenire con l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e con la presentazione di un'autocertificazione presso la camera di commercio competente.

In tale autocertificazione va allegato anche un “Documento di descrizione di impatto sociale” in cui l’impresa ha la possibilità di descrivere e dare conto esternamente dell’impatto sociale prodotto, ricorrendo a indicatori di natura qualitativa e quantitativa.

Tale documento va trasmesso in via telematica alla Camera di Commercio competente territorialmente con cadenza annuale.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 - Il crowfunding fa la start up - De Stefanis

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