Startup innovative. Privativa industriale, niente condivisione

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Startup innovative. Privativa industriale, niente condivisione

Il MiSE interviene sui motivi ostativi alla permanenza dell’iscrizione in sezione speciale startup innovative. La privativa industriale non può essere condivisa.

Divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretati ed applicati in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato.

In assenza di una disposizione di legge che vieti una duplicazione, non può argomentarsene una violazione, in caso di “condivisione” di elementi soggettivi ed oggettivi.

Altro conto è l’ipotesi della condivisione del requisito abilitante della privativa industriale. La privativa industriale non può essere condivisa, in ossequio al disposto normativo che richiede la titolarità o la licenza del requisito, in alternativa escludente, l’una rispetto all’altra.

Startup innovative con più caratteristiche in comune

Divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche: interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato.

Sottoposto al MiSE - parere prot. n. 170828 del 1° luglio 2019 - è il caso di due startup iscritte a distanza di pochi giorni nella sezione speciale start-up innovative che presentavano, oltre ad una denominazione evidentemente similare, le seguenti caratteristiche: sede legale presso lo stesso indirizzo; identico oggetto sociale; attività prevalente denunciata identica; presenza nella compagine sociale di altra start-up innovativa, avente sempre sede legale presso medesimo indirizzo; presenza dello stesso soggetto come componente dell’organo amministrativo.

Ma il Ministero spiega che, sotto il profilo più direttamente connesso alla disciplina richiamata, trova applicazione la disposizione dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1: le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera.

In tal senso, la fattispecie evidenziata presenta profili seri d’attenzione, potendo far emergere ambiti di elusione. La Camera che ha proposto il caso dovrà raccogliere maggiori elementi sentendo direttamente le imprese. Nel caso permangano dubbi, sarebbe utile ricevere le autocertificazioni di possesso dei requisiti, in modo da sapere quale indicatore di innovatività è stato fatto valere, eventuali siti internet e presentation deck aziendali.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola dell'8 luglio 2019 - Start up e PMI innovative. Incentivi fiscali all’investimento - Moscioni

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