Status rifugiato escluso per supporto a terrorismo

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Status rifugiato escluso per supporto a terrorismo

Anche azioni di supporto logistico alle attività di un gruppo terroristico – come la contraffazione di passaporti o l’aiuto a volontari intenzionati a recarsi in Iraq – costituiscono atti con dimensione internazionale che possono giustificare l’esclusione dallo status di rifugiato.

Per poter ritenere che ricorra una causa di esclusione dallo status di rifugiato, non occorre che il richiedente protezione internazionale sia stato condannato per uno dei reati terroristici di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo.

Difatti, anche atti di partecipazione alle attività di un gruppo terroristico possono giustificare l’esclusione dallo status di rifugiato, sebbene non sia stato stabilito se l’interessato abbia commesso, tentato di commettere o minacciato di commettere un atto di terrorismo, come precisato nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite.

Non rileva stabilire se istigazione o concorso

Così, ai fini della valutazione dei fatti che consentono di determinare se sussistono fondati motivi per ritenere che una persona si sia resa colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, abbia istigato la commissione di atti del genere o vi abbia altrimenti concorso, la circostanza che tale persona sia stata condannata dai giudici di uno Stato membro per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico assume particolare importanza, al pari dell’accertamento che detta persona era membro dirigente di tale gruppo, “senza che sia necessario stabilire che tale persona abbia essa stessa istigato la commissione di un atto di terrorismo o che vi abbia altrimenti concorso”.

E’ questa la corretta interpretazione resa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea - causa C‑573/14, sentenza del 31 gennaio 2017 – con riferimento all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

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