Stp ed esercizio attività professionale. Prime istruzioni operative dai Consulenti del lavoro e Aidc

Pubblicato il



Il DM n. 34/2013 dell’8 febbraio – pubblicato sulla "GU" n. 81 del 6 aprile 2013 – regolamenta la costituzione delle società tra professionisti che di fatto dal giorno 22 aprile sono divenute operative. Da tale data, infatti, è possibile costituire una Stp seguendo le previsioni normative fissate e superando l’approvazione dell’Ordine provinciale.

In questa prima fase, dunque, i Consigli provinciali degli Ordini devono adeguarsi alla nuova normativa stabilendo, per esempio, la quota annuale e rispettando la data dei 60 giorni per accettare le iscrizioni.

I primi a muoversi in tal senso sono stati il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro e l'Associazione italiana dottori commercialisti di Milano, che con due circolari hanno tentato di fare chiarezza in materia.

I Consulenti del lavoro, con la circolare n. 1092 del 22 aprile, specificano che la Stp, scelta tra uno dei modelli previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile, che ha per oggetto l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate, dovrà essere iscritta all'Ordine. Dunque, solo le professioni “regolamentate” potranno costituire tale tipo di società. Ne deriva che le Stp rientrano a pieno titolo sotto il controllo degli Ordini che dovranno provvedere ad una serie di oneri formali analoghi a quelli che intercorrono normalmente tra professionista e proprio Ordine.

La circolare dei consulenti del lavoro prosegue, così, con l’individuare i primi passaggi che a questo punto dovranno essere compiuti:

- per prima cosa gli Ordini devono istituire l'Albo speciale delle Stp, nel quale dovranno essere registrate tutte le società, con l'indicazione della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, e degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni;
- l'iscrizione all'Albo speciale avrà un costo fissato dall'Ordine di appartenenza e stabilito dai Consigli provinciali, attraverso l'allegato 2 alla circolare. La quota annuale di iscrizione all'Albo della Stp dovrà essere pari alla quota prevista per l'iscrizione individuale delle persone fisiche, anche nella ripartizione fra la parte destinata al Consiglio provinciale e quella destinata al Consiglio nazionale, che attualmente è stabilita in 190 euro;
- costituita la società presso un notaio, i soci devono presentare la richiesta al Consiglio provinciale, che entro 60 giorni dovrà convalidare l'iscrizione della Stp nella sezione dell'Albo speciale;
- l’Ordine ha il compito di verificare il rispetto dei requisiti imposti dalla nuova normativa con particolare riguardo al requisito del rapporto dei 2/3 tra soci professionisti e soci di capitale.

La circolare disciplina inoltre espressamente (allegato 4) l’elenco completo dei controlli che Consiglio provinciale dell'Ordine deve effettuare.

Alcuni dubbi specifici riguardo l’aspetto fiscale della costituzione di una Stp sono stati trattati dall’Aidc Milano (documento commentato dalla carta stampata), che ha precisato che le società tra professionisti vanno tassate come gli studi associati, cioè con il criterio di cassa, seguendo il principio di imposizione previsto dall'articolo 54 del Tuir per i lavoratori autonomi, in modo tale che ogni socio pagherebbe l’Irpef in base agli utili incassati secondo la propria quota di partecipazione.
Allegati Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito