Strutture per accoglienza e reinserimento detenuti: nuove regole Giustizia

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Il 30 settembre 2025 entra in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia n. 128 del 24 luglio 2025, che introduce un regolamento in materia di strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti adulti.

Il provvedimento - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2025 - definisce criteri uniformi per l’istituzione, la gestione e l’accesso a tali strutture.

Strutture residenziali per detenuti: il nuovo decreto Giustizia

Le finalità del decreto

L’obiettivo dichiarato è duplice: offrire a detenuti non pericolosi una misura alternativa al carcere, soprattutto in assenza di un domicilio, e garantire percorsi concreti di rieducazione attraverso lavoro e formazione.

L’elenco nazionale delle strutture  

Si prevede che il Ministero della Giustizia istituisca un elenco ufficiale, aggiornato due volte l’anno, in cui saranno inserite le strutture idonee.

Possono iscriversi enti pubblici, enti locali, aziende sanitarie ed organismi del Terzo settore che dispongano di strutture comunitarie o residenziali temporanee con idoneità alloggiativa e sanitaria.

Servizi garantiti  

Le strutture devono offrire:

  • accoglienza residenziale e assistenza alla persona;
  • programmi di reinserimento socio-lavorativo;
  • possibilità di formazione, tirocini e attività lavorative remunerate, anche all’esterno della struttura.

Chi può accedere  

Requisiti per i detenuti  

Possono presentare istanza i detenuti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • ammissibilità a misure penali di comunità;
  • assenza di un domicilio idoneo;
  • reddito entro i limiti previsti per il patrocinio a spese dello Stato;
  • nessun provvedimento di espulsione in corso.

La permanenza massima prevista è di otto mesi, con l’obiettivo di consentire al beneficiario di trovare una sistemazione autonoma.

Procedura di richiesta  

L’istanza va presentata dal detenuto o dal difensore presso la direzione dell’istituto penitenziario.

Dopo la verifica dei requisiti e una relazione dell’équipe di osservazione e trattamento, l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna (UEPE) attesta la disponibilità del posto e trasmette la pratica all’autorità giudiziaria competente, che decide sull’ammissione.

Finanziamenti e controlli  

Il programma dispone di 7 milioni di euro annui, ripartiti tra gli UEPE. In caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle strutture con i migliori risultati documentati in termini di reinserimento. Lo Stato, inoltre, potrà recuperare le spese sostenute applicando il Testo unico sulle spese di giustizia.

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