Superbonus 2023: via libera alla detrazione in 10 anni

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Superbonus 2023: via libera alla detrazione in 10 anni

A partire dal 2025, grazie a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 56, lett. B), legge n. 207/2024), i contribuenti hanno a disposizione una nuova possibilità molto interessante: chi ha sostenuto spese rientranti nel Superbonus nel corso del 2023, potrà scegliere di spalmare la detrazione fiscale in 10 rate annuali di pari importo, invece delle 4 previste inizialmente.

Questa opzione rappresenta un modo per alleggerire il carico fiscale annuo, diluendo il beneficio in un arco temporale più lungo. È un’opportunità pensata soprattutto per chi, per vari motivi, preferisce detrarre importi più piccoli ma per un periodo più esteso.

Spalmadetrazioni Superbonus: aggiornamento specifiche tecniche

La novità è diventata ufficialmente operativa: l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche del modello Redditi Persone Fisiche 2024, rendendo quindi possibile l’invio della dichiarazione integrativa. Dopo averla presentata, sarà anche possibile inviare il 730 del 2025, tenendo conto della nuova ripartizione in 10 anni.

Come si accede a questa possibilità?

È riservata a chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi 2024 (modello 730 o Redditi Persone Fisiche) e ora vuole modificare la modalità di fruizione della detrazione. Per farlo, è necessario presentare un modello Redditi 2024 integrativo.

NOTA BENE: Questa possibilità ha un limite. Il termine ultimo per inviare la dichiarazione integrativa è il 31 ottobre 2025, ovvero la scadenza della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2024. Inoltre, una volta esercitata questa opzione, non si può più tornare indietro: è irrevocabile.

Cosa comporta in termini pratici?

Modificando la rateazione da 4 a 10 anni, l’importo detraibile ogni anno si riduce, quindi potrebbe emergere una maggiore imposta da versare nel 2024 (perché si “sposta in avanti” una parte del beneficio fiscale). Tuttavia, questa imposta potrà essere pagata senza sanzioni né interessi, a patto che il versamento venga effettuato entro il 30 giugno 2025, termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Superbonus: contesto normativo

Il Superbonus, istituito dall’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020, prevede una fruizione “a rate” delle detrazioni fiscali. In particolare:

  • per le spese effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, la detrazione si distribuisce in cinque quote annuali;
  • per quelle sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la detrazione si suddivide invece in quattro rate annuali;
  • per le spese sostenute nel 2024, l’articolo 4-bis del Decreto Legge n. 39/2024 ha introdotto la possibilità della detrazione in dieci rate annuali di pari importo.

Tuttavia, un primo allungamento dei tempi di detrazione era già stato previsto per le spese del 2022, grazie all’articolo 2, comma 3-sexies, del Decreto Legge n. 11/2023. In quel caso, si offriva ai contribuenti la possibilità di optare per una rateizzazione in dieci anni, da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2023. Anche questa scelta era irrevocabile.

La Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 56, lettera b) prosegue sulla stessa linea: rende uniforme il periodo di detrazione, estendendo a dieci anni la possibilità di recupero del Superbonus anche per le spese del 2022 e del 2023, purché il contribuente scelga espressamente questa opzione.

Questa armonizzazione risponde anche a esigenze concrete, ad esempio da parte di contribuenti con redditi troppo bassi (cosiddetti “incapienti”) o da chi prevede una riduzione delle proprie imposte nei prossimi anni. Per questi soggetti, mantenere la ripartizione in sole quattro annualità rischierebbe di rendere inutilizzabile parte del beneficio fiscale, mentre con una dilazione decennale si aumenta la possibilità di sfruttare interamente la detrazione.

Nuove funzionalità operative per la rateizzazione decennale

Però, finora, uno degli ostacoli all'applicazione della nuova opzione di ripartizione in 10 anni era rappresentato dal fatto che i software dell’Agenzia delle Entrate e le specifiche tecniche per l’invio telematico delle dichiarazioni non erano ancora stati aggiornati per gestire questa novità. Ora però il problema è stato superato: l’ultimo aggiornamento rilasciato dall’Agenzia ha reso disponibile tutto il necessario.

Nella sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate dedicata ai modelli Redditi 2024 (relativi all’anno d’imposta 2023), è ora possibile scaricare:

  • i modelli aggiornati,
  • le istruzioni operative che tengono conto della nuova facoltà di rateizzazione decennale,
  • i software per la compilazione e il controllo delle dichiarazioni (nella versione 1.5.0 datata 12 giugno 2025).

Come va compilato il modello per le persone fisiche

Chi presenta un modello Redditi Persone Fisiche 2024 - integrativo dovrà:

  1. nel frontespizio, nella sezione “Tipo di dichiarazione”, spuntare la casella “Dichiarazione integrativa” e inserire il codice 1;
  2. nel quadro RP, in base al tipo di intervento detraibile, occorrerà contrassegnare:
  • la colonna 8A (Opzione 2023) dei righi RP41–RP47 per spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio (inclusi anche quelli per il Sismabonus), da inserire nella sezione III A del quadro RP;
  • la colonna 5A, oppure colonna 12 (per le spese sostenute attraverso partecipazioni societarie) nel rigo RP56, per interventi su colonnine di ricarica, da dichiarare nella sezione III C;
  • la colonna 7A (Opzione 2023) dei righi RP61–RP64, per spese riferite a interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) da indicare nella sezione IV.

Compilazione per i soggetti IRES

Le società o enti soggetti a IRES, invece, dovranno indicare il valore “10” nei modelli Redditi SC/ENC 2024, secondo quanto segue:

  • colonna 6A dei righi RS150–RS151 se si tratta di interventi in zone sismiche (Sismabonus);
  • colonne 4A o 5A dei righi RS420 o RS421, per spese sostenute per colonnine di ricarica;
  • colonna 6 dei righi RS501–RS512, per gli interventi riconducibili all’Ecobonus.

Versamento della maggiore imposta

Nel caso in cui la rimodulazione delle detrazioni (dovuta alla nuova opzione decennale) comporti una minore quota annuale e quindi un aumento dell’imposta dovuta, il contribuente deve provvedere al pagamento entro il 30 giugno 2025.

Il versamento va effettuato tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 4001 per l’Irpef,
  • 3801 per l’addizionale regionale Irpef,
  • 3844 per l’addizionale comunale Irpef,
  • 2003 per i soggetti IRES.

ATTENZIONE: Non sono previste sanzioni o interessi per questa tipologia di pagamento, purché si riferisca esclusivamente alla maggiore imposta derivante dall’esercizio dell’opzione decennale.

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