Superbonus, stop ai crediti: pesa anche l’assenza del cappotto termico
Pubblicato il 05 maggio 2026
In questo articolo:
- Ambito del giudizio e oggetto del ricorso
- Limiti del sindacato della Cassazione nelle misure cautelari reali
- Superbonus e concorso tra reati tributari e truffa
- La considerazione del cappotto termico nella valutazione del fumus
- Qualificazione dei crediti e irrilevanza in fase cautelare
- Periculum in mora e rischio di dispersione
- Esito del giudizio
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In tema di crediti da Superbonus, il sequestro preventivo è legittimo in presenza di indizi di frode, anche alla luce di carenze tecniche degli interventi, come l’assenza del cappotto termico, rilevanti ai fini del fumus. Il ricorso è ammesso solo per violazione di legge.
La Corte di Cassazione, Sezione III penale, con sentenza n. 15710 depositata il 30 aprile 2026, ha affrontato un caso in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente connesso a presunte frodi sui crediti d’imposta derivanti dal c.d. superbonus.
La pronuncia si segnala per il consolidamento di principi in tema di limiti del ricorso per cassazione e per la rilevanza attribuita a elementi tecnici, quali indici del fumus del reato.
Ambito del giudizio e oggetto del ricorso
Il procedimento origina da un decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari e successivamente confermato, seppur in parte, dal Tribunale del riesame.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, fondato su diversi motivi.
In particolare, la difesa ha dedotto violazioni di legge in materia di misure cautelari reali, contestazioni sulla qualificazione dei reati tributari, l’asserita insussistenza del fumus commissi delicti, la presenza di una motivazione meramente apparente e, infine, l’assenza dei presupposti del periculum in mora.
Limiti del sindacato della Cassazione nelle misure cautelari reali
La Corte di Cassazione, nella sua disamina, ribadisce un principio ormai consolidato: ai sensi dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo è ammesso esclusivamente per violazione di legge.
In tale ambito rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi di motivazione solo quando risultino così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice.
Restano invece esclusi dal sindacato di legittimità sia la rivalutazione del merito dei fatti sia il controllo sulla mera illogicità della motivazione.
Superbonus e concorso tra reati tributari e truffa
Un profilo centrale della pronuncia riguarda il rapporto tra reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 e il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), con particolare riferimento alle operazioni legate al Superbonus.
La Corte di Cassazione conferma un orientamento consolidato secondo cui il concorso tra tali fattispecie è configurabile quando la condotta illecita produce un profitto ulteriore e distinto rispetto al semplice risparmio d’imposta.
Nel caso esaminato, il meccanismo fraudolento si articolava in due fasi: da un lato, la creazione di crediti d’imposta inesistenti, privi dei presupposti sostanziali; dall’altro, la loro successiva compensazione, che determinava un ulteriore vantaggio economico.
Tale duplicazione del profitto giustificava la contestazione autonoma dei reati e legittima le misure cautelari adottate.
La considerazione del cappotto termico nella valutazione del fumus
Un aspetto particolarmente interessante della decisione riguarda il ruolo del cappotto termico, intervento trainante previsto dall’art. 119 del D.L. 34/2020, nella verifica del fumus commissi delicti in materia di crediti Superbonus.
Nel ricorso, la difesa ha sostenuto che i sopralluoghi si sarebbero limitati a rilevare l’assenza del cappotto termico, qualificandola come fase finale dei lavori.
La Corte di Cassazione attribuisce, invece, a tale circostanza un valore giuridico significativo: l’assenza dell’intervento è considerata un indice concreto della mancata realizzazione delle opere agevolate, incidendo direttamente sulla spettanza del beneficio fiscale. Sul punto, si legge in sentenza: "...la mancanza del cappotto termico fa venir meno il diritto al "superbonus" trattandosi di un intervento essenziale...".
Inoltre, la presenza di SAL finali a fronte di lavori incompleti rafforza il quadro indiziario relativo alla creazione di crediti d’imposta inesistenti. La mancata contestazione delle false asseverazioni consolida ulteriormente la tenuta della misura cautelare.
Qualificazione dei crediti e irrilevanza in fase cautelare
La sentenza affronta anche il tema della distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, con rilevanti implicazioni in materia di Superbonus.
La Corte di Cassazione chiarisce che tale qualificazione giuridica può assumere rilievo nel giudizio di merito, incidendo sulla struttura del reato e sul trattamento sanzionatorio.
Tuttavia, sotto il profilo cautelare, la distinzione non è determinante: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca risulta legittimo in entrambe le ipotesi. Ciò in quanto la misura cautelare è fondata sulla sussistenza di un profitto illecito, indipendentemente dalla specifica qualificazione del credito d’imposta.
Periculum in mora e rischio di dispersione
Con riferimento al periculum in mora, infine, la Suprema Corte ritiene adeguata la motivazione del giudice cautelare, evidenziando elementi concreti idonei a giustificare il sequestro preventivo.
In particolare, viene valorizzata la reiterazione delle condotte illecite, anche successivamente ai controlli, nonché la sistematica attività di monetizzazione e compensazione dei crediti Superbonus.
Tali circostanze evidenziavano un rischio attuale e concreto di dispersione delle somme, idoneo a compromettere l’effettività della futura confisca. Di conseguenza, il vincolo cautelare risultava proporzionato e funzionale alla tutela delle esigenze preventive.
Esito del giudizio
La Corte di Cassazione, in conclusione, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati o non proponibili i motivi dedotti.
In particolare, le censure sono state considerate non riconducibili a violazioni di legge nei limiti dell’art. 325 c.p.p.
Ne è conseguita la conferma del provvedimento cautelare e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
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