Superbonus. Visto del professionista e sconto in fattura

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Superbonus. Visto del professionista e sconto in fattura

Tra i punti trattati dall’Agenzia delle Entrate nella corposa circolare n. 23 del 23 giugno 2022 in materia di Superbonus vi è quello riguardante lo sconto in fattura delle spese per l'asseverazione rilasciata dal professionista.

E’ noto che tra le spese detraibili sono annoverate quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità. Non solo il professionista, spiega l’Agenzia, ma anche i tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico rientrano nel concetto di fornitori di servizi.

Come tali, possono applicare lo sconto in fattura per quanto riguarda i compensi legati alla prestazione fornita e cioè: rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità.

Cosa accade con l’applicazione dello sconto in fattura?

Dopo aver proceduto con lo sconto in fattura, il professionista o il tecnico possono recuperare il contributo anticipato attraverso un credito d’imposta pari al 110 per cento dell'importo oggetto di sconto.

Detto credito deve ritenersi un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, viene assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Per quanto riguarda l’ambito Iva, al corrispettivo si applicherà l’aliquota ordinaria in quanto rientra nella base imponibile.

La circolare 23/2022 aggiunge che, in presenza di sconto in fattura, in luogo della data dell’effettivo pagamento è possibile riferirsi alla data di emissione della fattura da parte del fornitore (a tale data deve ritenersi incassato il provento).

Si precisa che lo sconto praticato dal professionista comprende anche l’Iva addebitata al cliente. Nella fattura dovrà inserirsi l’indicazione della normativa per cui viene praticato che lo sconto in fattura.

Per quanto riguarda la ritenuta del 20% a titolo di acconto dovuta sui compensi (Dpr n. 600/73), nel caso in parola non va applicata in quanto, per corrispettivi oggetto di sconto in fattura, il pagamento non viene effettuato.

Si fa presente che il professionista, che ha praticato lo sconto in fattura, a sua volta può cedere il credito d’imposta: in questo caso il soggetto effettua un’operazione di natura finanziaria.

Se detta cessione avviene ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale del credito ceduto, la differenza costituisce per il professionista un onere finanziario, deducibile dal reddito.

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