Tardiva assunzione Comune risarcisce il vincitore del concorso

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Tardiva assunzione Comune risarcisce il vincitore del concorso

Le Sezioni unite civili di Cassazione hanno confermato l’accoglimento di una domanda di risarcimento presentata da un uomo nei confronti di un’amministrazione comunale, in ragione della sua tardiva assunzione nonostante si fosse collocato primo in graduatoria, a pari merito con altro concorrente, in un pubblico concorso.

Risarcimento per somme che avrebbe percepito se tempestivamente assunto

L’interessato aveva dapprima invocato il Tar per ottenere l’annullamento, per illegittimità, del provvedimento con il quale il Comune aveva dichiarato vincitore l’altro partecipante.

Ottenuta sentenza favorevole, confermata anche dal Consiglio di stato, e formatosi il giudicato su tale pronuncia, lo stesso aveva messo in mora l’amministrazione al fine di essere assunto.

L’assunzione avveniva nel 2006, sulla base di un contratto che, tuttavia, prevedeva la sua decorrenza dal 1989 ai soli fini giuridici e non economici, per cui l’uomo aveva adito il tribunale per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale in misura pari alle somme che avrebbe percepito se fosse stato tempestivamente assunto sin dalla data prevista dalla procedura concorsuale.

Il giudice di merito aveva accolto la domanda con sentenza poi confermata anche dalla Corte d’appello.

In detto contesto erano stati respinti i motivi di doglianza avanzati dal Comune che aveva lamentato, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario, ed eccepito, altresì, la prescrizione quinquennale del credito asseritamente vantato dall’interessato, motivi riproposti dall’Ente con proprio ricorso in cassazione.

Giurisdizione al giudice ordinario

La Suprema corte, intervenuta sulla vicenda, ha ritenuto che la controversia in oggetto rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario alla stregua del cosiddetto “petitum sostanziale” che, nella specie, era costituito dall’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio.

Difatti – hanno spiegato le Sezioni unite civili nella sentenza n. 8687 depositata il 4 aprile 2017 – l’oggetto della causa non era una situazione giuridica nascente da un rapporto di pubblico impiego già in atto, ma si fondava sull’assenza della sua tempestiva costituzione e sui danni economici dipesi da ciò.

Prescrizione da conoscenza entità del danno

Respinto, a seguire, anche il motivo concernente la decorrenza della prescrizione.

I giudici di legittimità, sul punto, hanno sottolineato che l’interessato era stato posto in grado di conoscere l’entità del danno solo a seguito della stipula del contratto di assunzione, avvenuta nel 2006, per cui alla data di proposizione del ricorso giudiziale del 2008, il diritto al risarcimento danni non si era ancora prescritto.

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