Tariffe professionali. Corte Ue: minimi obbligatori se proporzionali e coerenti

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Tariffe professionali. Corte Ue: minimi obbligatori se proporzionali e coerenti

Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti rispetto alle norme comunitarie in tema di tariffe professionali.

E’ quanto si legge nel testo di una sentenza depositata il 4 luglio 2019, in merito alla causa C-377/17, nel cui ambito è stato riscontrato che il mantenimento delle tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri, contenuto nella legislazione della Repubblica federale di Germania, è contrario a quanto sancito dall’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

La decisione dei giudici europei è stata assunta a seguito di ricorso per inadempimento, promosso dalla Commissione europea.

La Corte Ue, nelle sue motivazioni, ha in primo luogo riconosciuto la possibilità, per le autorità nazionali, di invocare motivi imperativi di interesse generale per introdurre alcune limitazioni in materia tariffaria. Questo, a condizione che le misure non siano discriminatorie, siano necessarie e siano proporzionate all’obiettivo perseguito.

In ogni caso, poi, lo Stato membro che deduce un motivo imperativo di interesse generale al fine di giustificare una misura che ha adottato, deve anche presentare precisi elementi che consentano di avvalorare il suo ragionamento

Così, l’esistenza di tariffe minime per le prestazioni di progettazione potrebbe essere atta, in linea di principio, a contribuire a garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e, di conseguenza, a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla Germania.

Tuttavia, conformemente a quanto costantemente sottolineato dalla giurisprudenza della Corte, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico.

E nel caso della legislazione tedesca, la circostanza che le prestazioni di progettazione possano essere fornite da prestatori che non hanno dimostrato la loro idoneità professionale a tale scopo, comporta un’incoerenza di sistema rispetto all’obiettivo di preservare un livello di qualità elevato delle prestazioni di progettazione perseguito dalle tariffe minime.

Per i giudici europei, in definitiva, la Repubblica federale di Germania non è riuscita a dimostrare che le tariffe minime previste dagli ordini professionali di riferimento siano idonee a garantire il conseguimento dell’obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e ad assicurare la tutela dei consumatori.

La Germania, quindi, nel mantenere le tariffe obbligatorie per le prestazioni di progettazione degli architetti e degli ingegneri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti.

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