Tassazione auto aziendali uso promiscuo 2025: novità e regime transitorio
Pubblicato il 27 maggio 2025
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Il 26 maggio 2025 Assonime ha pubblicato la circolare n. 12, con la quale torna ad approfondire il tema della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla recente evoluzione legislativa. Il documento fa seguito alla precedente circolare n. 7 del 3 aprile 2025, nella quale erano stati commentati i principali effetti della Legge di Bilancio 2025, che ha profondamente innovato il criterio di imposizione fiscale dei fringe benefit derivanti dall’uso promiscuo dei veicoli, spostando il parametro di riferimento dalle emissioni di CO₂ alla tipologia di alimentazione del veicolo. Contestualmente, erano state introdotte misure incentivanti a favore dei veicoli full electric e ibridi plug-in.
Con la nuova circolare n. 12/2025, Assonime approfondisce le disposizioni contenute nella Legge 24 aprile 2025, n. 60, di conversione del Decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19 (Decreto Bollette), che ha inteso colmare l’assenza di un regime transitorio nella Legge di Bilancio, prevedendo, come auspicato dalla stessa Associazione, una specifica clausola di salvaguardia finalizzata ad assicurare un’applicazione graduale e coerente del nuovo impianto normativo.
Contesto normativo e finalità della riforma
A partire dal 2025, la disciplina fiscale relativa ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti è stata profondamente riformata. L’intervento è stato avviato con l’articolo 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha modificato il criterio di determinazione del fringe benefit, spostando il parametro di riferimento dalle emissioni di anidride carbonica (CO₂) alla tipologia di alimentazione del veicolo. La finalità dichiarata è quella di incentivare l’uso di veicoli a minore impatto ambientale, in particolare quelli a trazione esclusivamente elettrica e ibridi plug-in, prevedendo per questi una tassazione ridotta.
Tuttavia, la Legge di Bilancio non aveva previsto alcun regime transitorio, generando incertezza per i veicoli già acquistati o in fase di assegnazione a cavallo tra il 2024 e il 2025. Per porre rimedio a questa criticità, è intervenuto il Decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito nella Legge 24 aprile 2025, n. 60, che ha inserito il comma 48-bis all’art. 1 della Legge n. 207/2024, introducendo due strumenti chiave: un regime transitorio e una clausola di salvaguardia, volti a garantire una transizione graduale e a evitare applicazioni penalizzanti del nuovo sistema.
Tassazione auto aziendali: cosa cambia
Il nuovo regime fiscale si applica a partire dal 1° gennaio 2025, ma solo al ricorrere congiunto di tre condizioni:
- il veicolo deve essere di nuova immatricolazione;
- la concessione in uso promiscuo al dipendente deve avvenire dal 1° gennaio 2025;
- il contratto di assegnazione deve essere stato stipulato dal 1° gennaio 2025.
In questi casi, il fringe benefit tassabile è calcolato in base alla tipologia di alimentazione del veicolo, con le seguenti percentuali:
- 10% per veicoli elettrici a batteria,
- 20% per veicoli ibridi plug-in,
- 50% per tutti gli altri (benzina, diesel, GPL, metano, idrogeno, ibridi HEV).
A fianco di questo nuovo impianto, continua ad applicarsi il vecchio regime per determinate casistiche, grazie al citato comma 48-bis.
Il vecchio sistema di tassazione prevede le seguenti aliquote, calcolate sui costi chilometrici ACI:
- 25% per emissioni ≤ 60 g/km CO₂,
- 30% tra 61 e 160 g/km,
- 50% tra 161 e 190 g/km,
- 60% per emissioni > 190 g/km.
Secondo Assonime, la normativa ora fa riferimento esclusivamente alla data della concessione in uso del veicolo (e non più alla stipula del contratto né alla data di immatricolazione) come criterio decisivo. Inoltre, viene confermata l'applicabilità del vecchio regime anche in caso di proroga del contratto originario o di riassegnazione del veicolo a un nuovo dipendente, anche oltre il 30 giugno 2025, se originariamente concesso entro i termini previsti. Questa lettura ha l’obiettivo di limitare l’applicazione del criterio del “valore normale” del fringe benefit, considerato più oneroso, e ridurre l’impatto della riforma sulla gestione delle flotte aziendali.
Regime transitorio e clausola di salvaguardia: la lettura di Assonime
Con l’introduzione del citato comma 48-bis all’art. 1 della Legge n. 207/2024, il Decreto Bollette ha definito due strumenti fondamentali per garantire una transizione ordinata dal vecchio al nuovo sistema di tassazione dei fringe benefit legati all’uso promiscuo delle auto aziendali: il regime transitorio e la clausola di salvaguardia.
Secondo quanto chiarito da Assonime nella Circolare n. 12/2025:
- il regime transitorio consente l’applicazione delle vecchie regole fiscali a tutti i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
- la clausola di salvaguardia, invece, estende l’applicabilità del vecchio regime anche ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025, indipendentemente dalla data di immatricolazione del veicolo o dalla stipula del contratto con il singolo dipendente.
NOTA BENE: Assonime sottolinea un aspetto interpretativo centrale: la norma fa esclusivo riferimento al momento della “concessione in uso promiscuo”, intesa come effettiva disponibilità del veicolo da parte del lavoratore. Non assumono quindi rilievo giuridico né la data dell’ordine né quella della formalizzazione contrattuale né l’immatricolazione del mezzo.
Proroghe e riassegnazioni: chiarimenti
Tra i contributi più rilevanti offerti da Assonime nella Circolare n. 12/2025 vi è l’analisi dettagliata degli effetti delle proroghe e delle riassegnazioni dei veicoli aziendali già concessi in uso promiscuo, con particolare riferimento all’applicazione del vecchio regime fiscale.
Assonime precisa che, nell’ambito del regime transitorio e della clausola di salvaguardia, il mantenimento del trattamento fiscale previgente non è compromesso dal fatto che il veicolo, inizialmente assegnato secondo le regole vigenti fino al 31 dicembre 2024 (o ordinato entro tale data), venga successivamente oggetto di proroga o riassegnazione nel corso del 2025. In particolare, viene chiarito che:
- la proroga del contratto con il medesimo dipendente, oltre la data del 1° gennaio 2025, non determina l’applicazione del nuovo regime. Il fringe benefit continua a essere tassato secondo i criteri precedenti, poiché la situazione giuridica ed economica originaria resta immutata;
- la riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, anche oltre il termine del 30 giugno 2025, non fa venir meno l’applicabilità del vecchio regime, purché il veicolo rientri tra quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi inizialmente in uso nel rispetto delle condizioni previste.
In questa prospettiva, la riassegnazione non costituisce una nuova “concessione” ai fini fiscali, bensì la continuazione dell’originario utilizzo aziendale. La tassazione, quindi, resta ancorata al momento della prima concessione in uso promiscuo, ossia all’evento che ha determinato la nascita del fringe benefit. Né la cessazione del precedente contratto né la stipula di uno nuovo con altro dipendente assumono rilievo per modificare il trattamento fiscale applicabile.
Tale lettura, che si fonda su un approccio sostanzialistico e sistematico, è coerente — secondo Assonime — con la ratio di gradualità che ha guidato l’intervento normativo e mira ad evitare un aggravio ingiustificato per le imprese. È inoltre funzionale a contenere l’ambito di applicazione del nuovo regime, basato sul “valore normale”, solo ai casi effettivamente nuovi e non a situazioni transitorie o già pianificate sotto la vigenza delle regole previgenti.
Chiarimenti attesi dall’Agenzia delle Entrate
In attesa di un intervento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, la lettura proposta da Assonime costituisce senz’altro una base operativa utile per le imprese, offrendo un quadro interpretativo più stabile e coerente in una fase transitoria particolarmente delicata. Tuttavia, l’Associazione ribadisce con forza l’esigenza di un intervento chiarificatore tempestivo, capace di sciogliere i dubbi ancora presenti e di porre fine a una prolungata incertezza normativa che rischia di incidere negativamente sulla corretta gestione dei fringe benefit aziendali.
Un chiarimento formale risulta quanto mai necessario per garantire certezza del diritto, evitare disparità applicative e fornire a imprese e lavoratori strumenti chiari e affidabili per la pianificazione dei costi e l’amministrazione dei trattamenti accessori.
In tale contesto, dunque, le imprese dovranno:
- verificare con attenzione le date di ordine, immatricolazione, contratto e assegnazione;
- conservare la documentazione utile a dimostrare il diritto all’applicazione del regime previgente, anche per proroghe e riassegnazioni.
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