Tassazione del reddito dei marittimi imbarcati: precisazioni

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La tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera è disciplinata da una normativa speciale che deroga al principio generale della tassazione dei redditi ovunque prodotti dai soggetti fiscalmente residenti in Italia.

In particolare, rilevano:

  • l’articolo 3, comma 1, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), che prevede la tassazione in Italia di tutti i redditi posseduti dai soggetti residenti;
  • l’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, relativo al lavoro dipendente prestato all’estero;
  • l’articolo 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88, norma di interpretazione autentica che introduce una specifica esclusione dalla base imponibile per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi a bandiera estera.

Su tali disposizioni è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 10 del 20 gennaio 2026, fornendo ulteriori chiarimenti operativi.

Esclusione dalla tassazione per i marittimi imbarcati su navi estere

L’articolo 5, comma 5, della legge n. 88/2001 stabilisce che:

  • il reddito derivante dall’attività prestata da lavoratori marittimi italiani su navi battenti bandiera estera è escluso dalla base imponibile fiscale, a condizione che l’attività sia svolta per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.

La norma opera a prescindere dalla residenza fiscale del lavoratore e dal luogo di effettiva prestazione dell’attività lavorativa. In presenza del requisito temporale, viene meno anche l’obbligo di dichiarazione del reddito in Italia.

Requisito dei 183 giorni: criteri di calcolo

Un aspetto centrale chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella risposta n. 10 del 20 gennaio 2026 riguarda le modalità di conteggio dei 183 giorni.

Secondo l’interpretazione consolidata (circolare n. 207/E del 16 novembre 2000 e successivi chiarimenti):

  • l’“arco di dodici mesi” non coincide necessariamente con l’anno solare;
  • il periodo di riferimento è quello previsto dai singoli contratti di lavoro, anche se a cavallo di due anni solari;
  • nel computo dei 183 giorni rilevano anche:
  1. ferie;
  2. festività;
  3. riposi settimanali;
  4. altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.

Per ciascun periodo d’imposta, tuttavia, è necessario verificare se i contratti che ricadono, anche parzialmente, nell’anno solare considerato garantiscano complessivamente una permanenza all’estero superiore a 183 giorni.

Caso esaminato: marittimo residente in Italia imbarcato

Nel caso oggetto dell’interpello n. 10/2026, il contribuente:

  • era fiscalmente residente in Italia;
  • nel periodo d’imposta 2024 aveva svolto attività lavorativa su nave a bandiera estera dal 4 maggio 2024 al 26 ottobre 2024;
  • non aveva usufruito di ferie, riposi settimanali o altri periodi di inattività.

Il contribuente ha rappresentato di aver effettuato più imbarchi su navi a bandiera estera in periodi successivi, alcuni dei quali a cavallo di due anni solari. Sulla base di tale circostanza, ha ritenuto che il requisito dei 183 giorni nell’arco di dodici mesi dovesse essere verificato non con riferimento all’anno solare, bensì mediante un periodo mobile di dodici mesi, individuato in funzione delle date di imbarco.

In particolare, secondo l’istante:

  • il primo arco temporale rilevante doveva essere computato dal 23 settembre 2022 al 22 settembre 2023;
  • il secondo arco temporale doveva essere calcolato dal 23 settembre 2023 al 22 settembre 2024.

All’interno di tali periodi, il contribuente riteneva di aver superato la soglia dei 183 giorni di attività lavorativa su navi a bandiera estera, soddisfacendo quindi la condizione richiesta dalla normativa agevolativa.

Invece, il periodo di imbarco:

  • dal 23 settembre 2024 al 26 ottobre 2024,

deve essere ritenuto estraneo all’arco temporale agevolato 2023–2024.

Per tale periodo, il contribuente ha riconosciuto l’applicazione della disciplina ordinaria, ammettendo che il reddito percepito dovesse essere assoggettato a tassazione in Italia, in quanto non più ricompreso nel presunto “anno fiscale” agevolato.

Tassazione del reddito dei marittimi: precisazioni

Secondo l’Agenzia, fornendo risposta n. 10 del 20 gennaio 2026, il punto centrale non è tanto la possibilità astratta di individuare un arco temporale di dodici mesi non coincidente con l’anno solare, quanto il modo in cui tale requisito deve essere verificato ai fini fiscali, ossia con riferimento al singolo periodo d’imposta, che resta ancorato all’anno solare.

Riprendendo la prassi amministrativa consolidata, in particolare la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che l’espressione “nell’arco di dodici mesi” non va intesa come sinonimo di periodo d’imposta, ma come riferimento alla durata dei singoli contratti di lavoro, che possono anche estendersi a cavallo di due anni solari. Ciò non significa, tuttavia, che il contribuente possa costruire autonomamente un periodo agevolato “mobile”, svincolato dall’anno fiscale di riferimento.

In altri termini, l’Agenzia chiarisce che, per ciascun anno d’imposta, occorre verificare se i contratti di lavoro che ricadono, anche solo parzialmente, in quell’anno solare garantiscano complessivamente una permanenza su navi a bandiera estera superiore a 183 giorni. Solo in presenza di tale condizione il reddito percepito nel periodo d’imposta può beneficiare dell’esclusione dalla tassazione in Italia.

Applicando questi principi al caso concreto, l’Agenzia osserva che, nel 2024, il contribuente ha stipulato un solo contratto di lavoro, con imbarco dal 4 maggio al 26 ottobre 2024. La durata di tale rapporto, anche considerando l’assenza di ferie, riposi settimanali o altri periodi non lavorativi, non consente il superamento della soglia dei 183 giorni nell’arco di dodici mesi rilevante per il periodo d’imposta 2024.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, non è quindi possibile “trascinare” nel 2024 i giorni di lavoro svolti in anni precedenti, né individuare un presunto “anno fiscale a bandiera estera” che consenta di estendere l’agevolazione oltre i limiti temporali verificabili nel singolo anno solare.

Da ciò discende la conclusione secondo cui, in assenza del requisito temporale, il reddito derivante dall’attività lavorativa svolta nel 2024 su nave battente bandiera estera non può beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile prevista dall’articolo 5, comma 5, della legge n. 88/2001.

Tale reddito deve quindi essere assoggettato a tassazione in Italia e determinato secondo le regole ordinarie dell’articolo 51 del TUIR.

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