Tax credit beni strumentali, termine per gli investimenti prenotati nel 2022

Pubblicato il



Tax credit beni strumentali, termine per gli investimenti prenotati nel 2022

Entro il 30 novembre 2023 imprese e professionisti dovranno aver proceduto all’effettuazione degli investimenti prenotati nel 2022, ossia quelli per i quali entro il 31.12.2022 è avvenuta l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore e il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo. Trattasi degli investimenti in beni materiali e immateriali "generici" e in beni materiali "Industria 4.0".  Per gli investimenti in beni immateriali "Industria 4.0", invece, l'effettuazione dell'investimento prenotato nel 2022 doveva intervenire entro il 30.06.2023.

C’è tempo fino al 31.12.2023 per “effettuare” ovvero “prenotare” (tramite l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore e il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo) gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0" al fine di beneficiare del credito d'imposta nella misura del 20% anziché nella minor misura del 15% prevista per gli investimenti effettuati nel 2024. Operativamente, gli investimenti prenotati nel 2022 ed effettuati entro il 30.11.2023 vanno indicati nel rigo RU140 del modello Redditi 2023, riportando il credito d'imposta a rigo RU5, campo 2 e campo 3.

Riguardo gli obblighi documentali si rammenta che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere la seguente dicitura" “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.  La mancanza di tale “dicitura” determina la revoca dell'agevolazione. Tuttavia, è possibile “regolarizzare” il documento già emesso (si rimanda alle risposte degli interpelli n. 438 e 439 del 5.10.2020 il cui contenuto è stato confermato nelle risposte n.602 e 603 del 17.9.2021). Attenzione che la suddetta “dicitura” va riportata anche sul documento di trasporto; diversamente, nel presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardino univocamente i beni oggetto dell'investimento, non si estende sugli stessi l'obbligo di riportare l'espresso riferimento alla norma (risposta n.270/E/2022).

Inoltre, in relazione agli investimenti materiali e immateriali “Industria 4.0” le imprese sono tenute a produrre una perizia “asseverata” rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Da, ultimo, si ricorda che, quale ulteriore adempimento, occorre effettuare apposita comunicazione entro il 30 novembre 2023 al Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMiT) con riferimento ai beni "Industria 4.0"; a tal fine occorre utilizzare uno specifico modello da inviare entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. 

Altre e interessanti informazioni si trovano nell'approfondimento che segue.

Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito