Telefoni, sconti limitati e senza prova contraria

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Con risoluzione n. 214 del 22 maggio 2008, l’agenzia delle Entrate conferma il parere sulla disapplicazione della deduzione parziale per le autovetture. In particolare, si legge nel documento di prassi che anche se viene provato che le spese telefoniche sono relative solo a finalità aziendali, la deduzione limitata all’80% non può essere disapplicata tramite la presentazione di un’istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/73. Specificano le Entrate, infatti, che la limitazione dell’80% dei componenti negativi relativi alla telefonia – prevista dall’articolo 102, comma 9, del Tuir – non è “suscettibile di essere disapplicata, in quanto assume la funzione di norma di sistema e non di norma antielusiva specifica”. Molte volte l’utilizzo di questi apparecchi risponde ad esigenze e necessità personali degli utilizzatori, quindi, la limitazione della deducibilità ha la finalità di “evitare un evasivo utilizzo privatistico del bene”. Per tali ragioni, in caso di uso promiscuo di determinati beni per lo svolgimento dell’attività d’impresa, il legislatore ha voluto fugare ogni dubbio, prevedendo una deducibilità limitata.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – Deduzioni a forfait - Poggiani

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