Tempo per raggiungere la sede, computabile come lavoro effettivo?

Pubblicato il



Tempo per raggiungere la sede, computabile come lavoro effettivo?

Con sentenza n. 11388 del 29 aprile 2021, la Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui la Corte d’appello aveva respinto le domande promosse da 6 dipendenti di una società di trasporti, con qualifica di autisti, al fine di vedersi riconoscere il diritto alla metà della retribuzione per il tempo necessario a spostarsi dal deposito al posto di cambio o viceversa per prendere servizio o tornare a servizio compiuto.

Tempo per raggiungere il deposito non computabile come lavoro effettivo

Gli Ermellini hanno ritenuto determinante l’accertamento operato dal giudice di gravame in ordine alla circostanza, peraltro espressamente riconosciuta dagli istanti, che essi potevano recarsi direttamente presso il posto di cambio quando iniziavano a lavorare in linea, senza essere obbligati a presentarsi preventivamente al deposito di appartenenza, ovvero potevano fare ritorno direttamente a casa, quando terminavano il turno presso un posto di cambio.

In considerazione di una tale premessa, la Suprema corte ha giudicato che la decisione del giudice territoriale si fosse posta in linea con l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, riguardo alla corretta lettura delle norme relative al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, secondo le quali si computa come lavoro effettivola metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto”.

Modalità della prestazione, onere della prova al lavoratore

Tale disposizione - viene ricordato dai giudici di Piazza Cavour - interpretata nel senso che il computo del tempo dei viaggi, regolarmente comandati ed effettuati anche con proprio mezzo di trasporto, presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva da una necessità logistica aziendale, va coordinata “con i principi in tema di onere della prova, restando a carico del lavoratore, per ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma, la dimostrazione delle modalità della prestazione, e cioè del tipo di turno praticato, degli spostamenti effettuati, della non coincidenza dei luoghi di inizio e termine della prestazione e di ogni altro elemento idoneo" (Cass. n. 9062/2014).

Tempo per raggiungere il posto di lavoro: quando rientra nell’attività lavorativa?

Il Collegio di legittimità ha inoltre richiamato il principio più volte affermato secondo cui il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria solo quando "lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione”.

In tale contesto, si ha il carattere di funzionalità laddove il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa mentre, diversamente, il tempo in questione non rientra e non può essere considerato nella nozione di lavoro "effettivo”.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito