Terzo settore, la fase di nomina dei revisori legali

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Terzo settore, la fase di nomina dei revisori legali

Per le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) è possibile nominare l’organo di controllo alla prima assemblea utile. Tuttavia, tale assemblea non può comunque essere successiva a quella che andrà ad approvare, nella prossima primavera, il bilancio relativo all’esercizio 2020.

È quanto si apprende dal CNDCEC, con il documento dal titolo “la fase di nomina dei revisori legali dei conti e dei componenti degli organi di controllo negli Enti del Terzo Settore nel periodo transitorio alla luce della nota n. 11560 del 2 novembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

Terzo settore, quando è necessaria la nomina dell’organo di controllo

L’art. 30 del Codice del Terzo settore prevede l’obbligo per le fondazioni di dotarsi dell’organo di controllo e pone in capo agli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa l’obbligo di provvedere alla nomina dell’organo di controllo.

La nomina, in particolare, deve avvenire solo in presenza del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Terzo settore, quando è necessaria la nomina di un revisore legale dei conti

Il successivo art. 31 prevede, per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore l’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro al verificarsi del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Terzo settore, il parere del CNDCEC

Il Ministero del Lavoro ha specificato che gli artt. 30 e 31, in quanto inerenti all’organizzazione interna degli ETS, non presentano alcun vincolo di condizionalità rispetto all’operatività del RUNTS. Inoltre, secondo il MLPS, il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall’esercizio 2018, sicché la verifica dell’eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019.

Il CNDCEC ritiene la risposta del MLPS corretta nella sua forma, nonché coerente con l’interpretazione da sempre fornita in merito all’applicazione delle disposizioni del CTS nel periodo transitorio. Mentre per gli ETS temporanei tenuti, ai sensi del CTS, alla nomina dell’organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale, il CNDCEC ritiene che possano effettuare tale nomina con la prima assemblea utile successiva alla citata Nota n.11560 del 2 novembre 2020 e che tale assemblea possa coincidere, nella maggior parte dei casi, con l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. Questa si tiene usualmente nella primavera dell’esercizio successivo alla data di chiusura dell’esercizio.

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