TFM, tassazione separata anche se il quantum è demandato a successivo atto

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TFM, tassazione separata anche se il quantum è demandato a successivo atto

Il TFM riconosciuto agli amministratori di Società può beneficiare del regime fiscale a tassazione separata ex art. 17, comma 1, TUIR, anche nel caso in cui il diritto alla percezione al trattamento di fine mandato sia determinato genericamente e ne sia demandata, a successivo atto del consiglio di amministrazione, la specificazione dell’importo.

L’assunto è stato affermato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 292 del 27 aprile 2021, concernente il corretto regime di tassazione da applicare in caso di erogazione ad un amministratore con incarichi speciali ai sensi dell’art. 2389, comma 3, del trattamento di fine mandato.

Come noto, il trattamento di fine mandato è un’indennità che le società possono corrispondere agli amministratori alla scadenza del loro mandato e che si forma mediante un accantonamento pluriennale in apposito fondo quota parte del compenso spettante per il loro ufficio.

In particolare, ai fini dell’applicabilità del regime di tassazione separata previsto dall’art. 17, comma 1, lett. c), TUIR, è richiesto che il diritto al trattamento di fine mandato risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. In tal senso, come già individuato nella Circolare 16 febbraio 2007, n. 10/E, possono conferire data certa ad un determinato atto:

  • la formazione di un atto pubblico;
  • l’apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
  • la registrazione o produzione del documento presso un ufficio pubblico;
  • il timbro postale che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura;
  • l’utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati;
  • invio del documento ad un soggetto esterno.

Nel caso de quo, l’istante ha chiesto se, ai fini dell’applicazione del predetto regime fiscale di favore, sia sufficiente che l’atto riconosca il diritto alla percezione dell’indennità senza doverne specificare l’importo.

Il caso prospettato si compone di due distinti periodi:

  • nel periodo 2000-2008, i compensi, incluso il trattamento di fine mandato, sono stati determinati dal consiglio di amministrazione, dopo la delibera assembleare di nomina dello stesso, con la quale è stato anche stabilito il diritto del vice presidente all’attribuzione del TFM, in linea con le disposizioni di cui all’art. 2389, comma 3, primo periodo, Cod. Civile;
  • nel periodo 2009-2017, l’assemblea determinava un compenso complessivo, ivi incluse le quote a titolo di TFM, per l’intero consiglio di amministrazione, demandando a quest’ultimo la divisione dello stesso e delle quote di TFM spettante ai sensi dell’art. 2389, comma 3, secondo periodo, Cod. Civile.

Secondo la ricostruzione dell’Amministrazione Finanziaria, limitatamente agli incarichi speciali di cui al comma 3, art. 2389, Cod. Civile, è sufficiente che l’atto di data certa di attribuzione del trattamento di fine mandato sia anteriore all’inizio del rapporto e che demandi a successivo atto del consiglio di amministrazione la specificazione dell’importo. Una difforme interpretazione, infatti, comporterebbe un’inapplicabilità fattuale del regime di tassazione separata prevista dal richiamato art. 17 in tutte le ipotesi in cui la determinazione del compenso sia affidata al consiglio di amministrazione.

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