Ticket di licenziamento: come si calcola e quando è dovuto

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Ticket di licenziamento: come si calcola e quando è dovuto

L'INPS torna, con la circolare n. 137 del 17 settembre 2021, sull'importante tema del ticket di licenziamento, soffermandosi sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro.

Cosa è il ticket di licenziamento

Introdotto dalla legge Fornero (art. 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012, il ticket di licenziamento è carico del datore di lavoro che licenzia il dipendente (o i dipendenti nel caso del licenziamento collettivo) per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'indennità di disoccupazione NASpI.

L'INPS ha nel corso del tempo fornito diversi chiarimenti in merito. In particolare, con la circolare n. 40/2020 ha spiegato quando scatta l’obbligo contributivo in argomento e quando, invece, il contributo non è dovuto.

Istruzioni successivamente integrate/rettificate con il messaggio n. 3920/2020 e con la circolare n. 48/2021. 

Il primo documento di prassi è relativo all'esclusione dall’obbligo contributivo, per gli anni 2020, 2021 e 2022, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021. 

La circolare invece esonera dal ticket di licenziamento le risoluzioni dei rapporti di lavoro, nell'ambito del contratto di espansione, concordate per il prepensionamento dei lavoratori più anziani (comma 5-bis dell’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178). 

Come si calcola il ticket di licenziamento 

Il contributo dovuto dal datore di lavoro è pari al 41% del massimale mensile di NASpI (prima ASpI) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale (i.e. di durata del rapporto di lavoro) negli ultimi tre anni.

Spiega l'INPS che per calcolare l'importo da versare è necessario prima di tutto determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato. A tal fine giungono utili le indicazioni fornite con la circolare n. 40/2020 che chiariscono che i datori di lavoro devono considerare come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni e come mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate, i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo. Nel computo dell’anzianità aziendale non si deve invece tener conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, né dei periodi di aspettativa non retribuita.

Inoltre, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Attenzione però. Ricorda l'Istituto che il contributo non cambia a seconda che il lavoratore sia in part-time o in full-time.

L'INPS, nella circolare n 137 del 2021, riporta qualche caso pratico con i relativi criteri di calcolo da applicare che, per completezza di informazione, riportiamo sintetizzato nella tabella che segue:

Anzianità aziendale alla cessazione del rapporto di lavoro

 

Come si calcola il  ticket di licenziamento

 

12 mesi

41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro

6 mesi

6/12 del 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro

28 mesi

41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per 2

+

4/12 del 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Licenziamento collettivo

Regole ad hoc sono previste per il licenziamento collettivo.

Oltre ad applicare i criteri summenzionati per ogni singolo lavoratore, si dovrà prestare attenzione alle seguenti particolarità:

  • dal 1° gennaio 2017, il contributo va moltiplicato per 3 volte se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, non è stata oggetto di accordo sindacale (articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223);
  •  dal 1° gennaio 2018, l'aliquota percentuale del ticket di licenziamento è innalzata all'82% per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, se l’azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientra nel campo di applicazione della CIGS (cfr. l’art. 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Sono esclusi dall’innalzamento dell’aliquota i licenziamenti collettivi la cui procedura sia stata avviata entro il 20 ottobre 2017, ancorché le interruzioni del rapporto di lavoro siano avvenute in data successiva al 1° gennaio 2018.

Blocco dei licenziamenti

Durante il blocco dei licenziamenti emergenziale, nel caso di adesione del lavoratore all’accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento dell’indennità NASpI, il contributo è dovuto nella misura pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni. 

Tale regola vale anche qualora si verifichi la contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro di dipendenti aderenti all'accordo (messaggio n. 528/2021)

ASpI e NASpI: aggiornamento del massimale

Il massimale dell’indennità di disoccupazione NASpI (prima ASpI) viene aggiornato annualmente dall’INPS.

Nel 2021 il massimale è pari a 1.335,40, lo stesso previsto per il 2020.

Tabella riassuntiva degli importi annui del massimale

Anno

 

Circolare INPS

 

Retribuzione imponibile

 

Massimale

 

2013 (ASpI)

14/2013

1.180,00

1.152,90

2014 (ASpI)

12/2014

1.192,98

1.165,58

2015 (ASpI)

19/2015

1.195,37

1.167,91

2015 (NASpI)

94/2015

1.195,00

1.300,00

2016 (NASpI)

48/2016

1.195,00

1.300,00

2017 (NASpI)

36/2017

1.195,00

1.300,00

2018 (NASpI)

19/2018

1.208,15

1.314,30

2019 (NASpI)

5/2019

1.221,44

1.328,76

2020 (NASpI)

20/2020

1.227,55

1.335,40

2021 (NASpI)

7/2021

1.227,55

1.335,40

Ticket di licenziamento: regolarizzazione delle aziende 

L'INPS infine rileva che alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzione del rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’ASpI e  contributi di importo inferiore a quello dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute dal 1° maggio 2015, con la NASpI. 

Verrà pertanto emanato un messaggio con le opportune indicazioni per la regolarizzazione.

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