Trasferimento di calciatori: plusvalenza soggetta a Irap

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Trasferimento di calciatori: plusvalenza soggetta a Irap

Il trasferimento del calciatore da una società sportiva ad un'altra, se disposto dietro corrispettivo prima della scadenza contrattuale, è riconducibile allo schema della cessione di contratto, soggetta ad Irap.

Così la Corte di cassazione con sentenza n. 5068 del 26 febbraio 2024, nel pronunciarsi in rigetto del ricorso promosso da una squadra di calcio.

La società, in particolare, si era opposta al silenzio - rifiuto serbato dall'Amministrazione finanziaria sulla richiesta di rimborso dell'Irap corrisposta sulle componenti positive straordinarie derivanti dal trasferimento del diritto a contrarre con alcuni giocatori di calcio.

Secondo la ricorrente, l'operazione di trasferimento dei calciatori non poteva essere qualificata come cessione di contratto in quanto le società acquirenti non subentravano nei contratti già in essere con i calciatori.

Esse acquisivano unicamente il diritto di ottenere la risoluzione dei rapporti esistenti e di stipulare nuovi contratti con gli stessi atleti.

Ne conseguiva che, non sussistendo il trasferimento di un bene, non avrebbe potuto generarsi una plusvalenza rilevante ai fini della determinazione della base imponibile Irap.

Tali assunti sono stati giudicati infondati dagli Ermellini.

Per la Corte, infatti, il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva ad un'altra, se disposto dietro corrispettivo prima della scadenza naturale del rapporto contrattuale in corso, è riconducibile allo schema della cessione del contratto, nei termini di cui all'art. 5, comma 2, della Legge n. 91/1981.

Esso, pertanto, dal punto di vista fiscale, rappresenta un'operazione assimilabile alla cessione di un bene immateriale, suscettibile di generale una plusvalenza e, dunque, rilevante ai fini Irap.

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