Trasferimento giudiziale Conta il valore originario

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In tema di proprietà immobiliare, una pronuncia di Ctr (Lazio), la n. 269/1/08, depositata il 18 giugno 2008, sostiene come il trasferimento di un immobile per vie giudiziali debba comportare che la valutazione del bene si riferisca al momento in cui è stato stipulato il contratto preliminare, vale a dire l’atto che è poi divenuto oggetto della controversia. Posticipare la valutazione al momento in cui avviene il trasferimento giudiziale comporterebbe infatti un aggravio di costi per il contribuente che, in effetti, discende unicamente (e, soprattutto, suo malgrado) “dalle lungaggini che solitamente subiscono i processi ed in particolare quelli riguardanti i fatti sottoposti al vaglio dei giudici dei tribunali civili”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Trasferimento giudiziale Conta il valore originario – Fuoco

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