Trust interno? Non riconoscibile nel nostro ordinamento

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Secondo il Tribunale di Udine – sentenza n. 28 febbraio 2015 – il trust interno non può essere riconosciuto nel nostro ordinamento.

I relativi atti di costituzione, dunque, devono essere dichiarati nulli per impossibilità giuridica dell'oggetto, poiché volti a creare una forma di segregazione patrimoniale non prevista e non consentita dal nostro ordinamento.

Ciò, con conseguente nullità, per mancanza di causa o per impossibilità giuridica del risultato voluto dalle parti, anche degli atti di disposizione con cui siano stati conferiti i beni immobili nel trust.

Nonostante la giurisprudenza prevalente ritenga ormai astrattamente riconoscibile il trust interno, l'organo giudicante in questione ha spiegato di aderire alla tesi ermeneutica minoritaria secondo cui lo scopo della Convenzione dell'Aja e della relativa legge di ratifica, è solo quello di permettere ai trust costituiti nei paesi di common law di operare anche nei sistemi di civil law.

Si tratterebbe, ossia, di una Convenzione in tema di conflitti di leggi alla quale non può essere attribuito il carattere di una “Convenzione di diritto sostanziale uniforme”.

Quindi, poiché la Convenzione dell'Aja non impone agli Stati contraenti il riconoscimento dei trust interni, e poiché alla relativa legge di ratifica non può essere attribuito valore normativo diverso ed ulteriore rispetto a quello desumibile dalla Convenzione medesima, non sembrerebbe possibile individuare nella legge n. 364/1989 la fonte normativa della pretesa legittimità dei trust interni come, per contro, pretenderebbe l'orientamento favorevole al riconoscimento dei trust interni.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 40 - Negata la validità del trust italiano – Busani

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