Trust svizzero e norma antielusiva: i paletti del Fisco
Pubblicato il 26 gennaio 2026
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Con la risposta n. 17 del 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in materia di trust esteri, interposizione fiscale e applicazione della disposizione antielusiva di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
L’articolo 16, comma 1, della legge n. 383/2001 prevede che, qualora il beneficiario di una donazione o di altra liberalità avente ad oggetto valori mobiliari ceda tali beni entro cinque anni, la plusvalenza sia tassata come se la donazione non fosse mai avvenuta.
La norma ha natura antielusiva ed è finalizzata a evitare l’uso strumentale delle liberalità per ridurre l’imposizione sulle plusvalenze finanziarie, disciplinate dall’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Oggetto dell’istanza: cessione della nuda proprietà, trust, disapplicazione
L’istanza di interpello riguarda un trust svizzero, istituito da una madre residente in Italia, nel quale erano confluite le quote di una S.r.l. italiana. Beneficiari del trust erano i figli, uno residente in Svizzera e uno residente in Italia.
Successivamente, il trust ha distribuito la nuda proprietà delle partecipazioni ai beneficiari ed è stato estinto. I beneficiari stanno valutando la cessione delle quote a un soggetto terzo.
Il contribuente ha chiesto, tra l’altro:
- se la cessione della nuda proprietà di quote di S.r.l. rientri nell’ambito applicativo dell’articolo 16 della legge n. 383/2001;
- se il trust debba essere considerato interposto;
- quale sia il dies a quo per il calcolo del quinquennio;
- se sia possibile la disapplicazione della norma antielusiva.
Cessione della nuda proprietà
La cessione della nuda proprietà consiste nel trasferimento del diritto di proprietà spogliato del diritto di usufrutto, che rimane in capo a un altro soggetto fino alla sua estinzione (di regola per morte dell’usufruttuario o per rinuncia).
Ai fini delle imposte sui redditi, la cessione della nuda proprietà:
- è assimilata a una cessione a titolo oneroso;
- può generare una plusvalenza imponibile, determinata in proporzione al valore della nuda proprietà rispetto alla piena proprietà;
- rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 67 del TUIR, se avente ad oggetto partecipazioni societarie.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 17/2026, la cessione della nuda proprietà di quote di S.r.l. rientra anche nell’ambito della norma antielusiva di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 383/2001, con conseguente rilevanza del quinquennio in caso di precedente donazione o liberalità.
In presenza di strutture complesse (come trust o interposizioni soggettive), l’Amministrazione finanziaria valuta con attenzione la sostanza economica dell’operazione, al fine di contrastare eventuali finalità elusive.
Qualificazione del trust come soggetto interposto
La qualificazione del trust come soggetto interposto si fonda sul principio secondo cui, ai fini fiscali, rileva la sostanza economica dell’operazione e non la sola forma giuridica adottata. Un trust è considerato fiscalmente interposto quando non realizza un effettivo trasferimento della titolarità sostanziale dei beni dal disponente al trustee.
Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, richiamata anche nella risposta n. 17 del 23 gennaio 2026, l’interposizione si configura in presenza di uno o più dei seguenti elementi:
- assenza di spossessamento sostanziale del disponente;
- poteri del trustee limitati o condizionati, formalmente o di fatto;
- ingerenza del disponente o di soggetti a lui riconducibili nella gestione del trust;
- struttura del trust idonea a fungere da mero schermo giuridico nel possesso dei beni o dei redditi.
In tali ipotesi, il trust non è riconosciuto come autonomo soggetto passivo d’imposta.
Nel caso oggetto della risposta n. 17/2026, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il trust fosse interposto ab origine rispetto alla madre disponente, in quanto:
- i poteri del trustee risultavano fortemente comprimibili tramite l’assetto dei poteri interni al trust;
- la struttura consentiva alla disponente di influenzare la gestione e le vicende del trust;
- il conferimento delle partecipazioni non aveva determinato un reale trasferimento della titolarità sostanziale.
Per questo motivo, l’attribuzione delle quote al trust non ha prodotto effetti fiscali autonomi, e il trust è stato considerato trasparente rispetto alla disponente.
La qualificazione del trust come soggetto interposto comporta che:
- il disponente è considerato il reale titolare dei beni;
- le operazioni formalmente poste in essere dal trust sono imputate fiscalmente al disponente;
- ai fini della norma antielusiva dell’articolo 16 della legge n. 383/2001, il dies a quo del quinquennio decorre dal trasferimento effettivo al beneficiario, e non dal conferimento al trust.
Decorrenza del quinquennio: individuazione del dies a quo
In presenza di un trust interposto, il quinquennio rilevante ai fini dell’articolo 16 della legge n. 383/2001 non decorre dalla data di conferimento delle partecipazioni nel trust (2020), bensì dalla data in cui è avvenuto il trasferimento formale della nuda proprietà ai beneficiari (2022).
Questo passaggio è particolarmente rilevante in chiave operativa, poiché incide direttamente sulla tassazione della futura cessione delle quote.
Esclusione della disapplicazione della norma antielusiva
Con la risposta n. 17/2026, l’Agenzia delle Entrate esclude in modo espresso la possibilità di disapplicare la disposizione antielusiva di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nel caso sottoposto a interpello.
L’Amministrazione finanziaria ribadisce che l’articolo 16 della legge n. 383/2001 ha una funzione antielusiva tipizzata, volta a contrastare l’utilizzo delle donazioni o liberalità come strumento per ridurre l’imposizione sulle plusvalenze finanziarie mediante trasferimenti infracinquennali.
In tale contesto, la norma opera automaticamente al ricorrere dei presupposti oggettivi e temporali, senza richiedere una valutazione discrezionale sull’esistenza di un vantaggio fiscale concreto nel singolo caso.
L’Agenzia delle Entrate non condivide le argomentazioni del contribuente fondate su:
- l’asserita assenza di un vantaggio fiscale indebito;
- l’eventuale aggravio impositivo derivante dalle scelte effettuate;
- la finalità di pianificazione successoria dell’operazione.
Secondo l’Amministrazione, tali elementi non rilevano ai fini della disapplicazione, in quanto la disposizione è stata introdotta per prevenire in via generale schemi potenzialmente elusivi, prescindendo dall’analisi del singolo beneficio economico conseguito.
Rilevanza dell’interposizione del trust
Un ulteriore profilo decisivo è rappresentato dalla qualificazione del trust come soggetto interposto.
L’interposizione del trust estero, unitamente alla successiva attribuzione delle partecipazioni ai beneficiari in esenzione da imposta di donazione, è ritenuta dall’Agenzia una fattispecie coerente con il rischio elusivo che la norma intende neutralizzare.
L’esclusione della disapplicazione comporta che:
- la cessione infraquinquennale delle partecipazioni è riqualificata fiscalmente;
- la plusvalenza è determinata come se la donazione non fosse avvenuta;
- il beneficiario è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva con riferimento al dante causa originario.
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