Tutela penale del diritto d’autore anche per la copia con elementi di novità

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Con sentenza n. 8011 depositata lo scorso 1° marzo 2012, la Cassazione, Terza sezione penale, si è pronunciata con riferimento al reato di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore sancendo, in particolare, come anche la copia di un software vada penalmente tutelata qualora presenti elementi di novità rispetto all'originale.

L’oggetto della tutela – si legge nel testo della decisione – “non è necessariamente l’idea in sé, la quale può essere alla base di diverse opere dell’ingegno, bensì la forma particolare che assume a prescindere dalla sua novità e dal valore intrinseco del suo contenuto”. E detto orientamento è tanto più confermato dalla disposizione di cui all’articolo 4 della Legge n 633/1941 in forza del quale sono tutelate, purché abbiano carattere creativo, anche le elaborazioni dell’opera stessa, quali ad esempio le trasformazioni in altra forma artistica, le aggiunte, le modificazioni, ecc.

Un programma per elaboratore, in particolare, inteso come “complesso di informazioni atte a fare eseguire ad un elaboratore operazioni determinate”, è da considerare tutelato dalla legge sul diritto d'autore non solo qualora sia completamente nuovo, ma anche quando dia un apporto nuovo nel campo informatico, esprimendo soluzioni di problemi in modo migliore rispetto al passato.
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