Una tantum CCNL DMO: ricalcolo per alcune prestazioni economiche

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Una tantum CCNL DMO: ricalcolo per alcune prestazioni economiche

A seguito del rinnovo, in data 19 dicembre 2018, del CCNL applicabile alle aziende della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO), le parti hanno disposto l’erogazione di un importo una tantum pari a:

- euro 500,00 lordi con la retribuzione del mese di febbraio 2019 (a copertura del periodo da aprile 2015 a novembre 2018);

- euro 389,00 lordi con la retribuzione del mese di marzo 2020.

Riflessi dell’una tantum su alcune prestazioni economiche

L’Inps, con circolare n. 123 del 6 agosto 2021, pone in luce i riflessi conseguenti all’erogazione dell’una tantum su alcune prestazioni economiche di maternità, malattia, congedo matrimoniale nonchè sulle integrazioni salariali di cui al Dlgs n. 148/2015, inerenti al periodo dal 1° aprile 2015 al 30 novembre 2018.

Si precisa che:

  • l’importo di euro 389,00 lordi, essendo pertinente a una mensilità di retribuzione successiva alla stipula del CCNL DMO, non incide sulle prestazioni già erogate;
  • il ricalcolo riguarda i datori di lavoro che applicano il CCNL in argomento sottoscritto il 19/12/2018 e che risultano, a tale data, già associati a Federdistribuzione.

Dopo aver considerato il ricalcolo per quanto riguarda le prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché altre prestazioni) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, l’Inps si sofferma sulla rideterminazione dell’integrazione salariale.

Viene specificato quando si determina, a seguito del ricalcolo della prestazione computando l’una tantum, un differenziale che dà diritto ad un credito per il datore di lavoro oppure no.

L’eventuale credito di spettanza, per i datori di lavoro interessati al ricalcolo dell’integrazione salariale, può essere rimborsato o conguagliato entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare (6 agosto 2021).

Contributo addizionale

L’incremento della retribuzione integrabile a seguito dell’erogazione dell’una tantum produce in capo al datore di lavoro ammesso all’integrazione salariale l’obbligo di versare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo addizionale, nel medesimo mese in cui si espone nel flusso Uniemens il conguaglio dell’integrazione salariale ricalcolata.

Istruzioni operative

Dai flussi di competenza agosto 2021, i datori di lavoro che sospendono o riducono il rapporto di lavoro tra il 1° aprile 2015 e il 30 novembre 2018, con causale di intervento riorganizzazione aziendale o crisi aziendale, conguagliano l’importo dell’una tantum utilizzando il codice causale “L998”, avente il significato di “Conguaglio una tantum CIGS ex art. 21, lett. a) e b), del D.lgs. n. 148/2015”. L’importo da conguagliare sarà indicato nell’elemento <SommeACredito>.

Per quanto attiene all’importo dovuto a titolo di contributo addizionale, il codice causale è “E998” (“Contributo addizionale dovuto a seguito erogazione una tantum D.lgs n. 148/2015”). L’importo da versare affluirà nell’elemento <SommaADebito>.

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