Va risarcito il danno non patrimoniale se la causa intentata è temeraria

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Il Tribunale di Roma, sez. XI dell’11 gennaio 2010, ha condannato una società a rifondere, oltre al compenso dovuto, anche il danno esistenziale per lite temeraria ad un professore che aveva adito i giudici romani in quanto creditore della medesima per aver svolto delle lezioni di italiano per studenti stranieri.

Il tribunale ha riconosciuto il danno non patrimoniale al professore poiché la società aveva tenuto una condotta processuale tendente essenzialmente a procrastinare i tempi della causa, causando quindi nel soggetto uno stato di stress ed ansia che non avevano motivo di essere. Per il giudice quando nasce una lite al solo scopo di prendere tempo viene meno sin da subito la ragione che giustifica il sacrificio esistenziale dell’altra parte, e il pregiudizio subito riveste il carattere dell’illiceità e della risarcibilità, a carico di chi l’ha provocato, indipendentemente dalla ragionevolezza della durata del giudizio.

In conclusione, “applicando, per analogia, i criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza europea e nazionale in materia di durata eccessiva dei procedimenti giudiziari, si dovrà valutare e risarcire il danno esistenziale, tenendo conto del tempo trascorso e della natura ed importanza della posta in giuoco per la parte vittoriosa”.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 8 - Danno esistenziale se il docente subisce una lite temeraria - Maraffino

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