Veicolo fermo in giardino? L’assicurazione va comunque pagata

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Veicolo fermo in giardino? L’assicurazione va comunque pagata

Anche il veicolo che sia stazionato su un terreno privato per scelta del proprietario, se immatricolato in uno Stato membro e idoneo a circolare, deve essere assicurato.

Pure se il titolare non abbia più intenzione di guidarlo, infatti, è comunque necessaria la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di questo autoveicolo.

E’ questa l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia europea nel testo della sentenza depositata il 4 settembre 2018, con riferimento alla causa C-80/17.

Interpretazione riferita all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, poi modificata dalla direttiva 2005/14/CE.

Possibile azione anche contro chi doveva assicurare

Non solo. Secondo i giudici europei è anche possibile che una normativa nazionale preveda che possa essere proposta un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro la persona che era soggetta all’obbligo di stipulare una polizza per la copertura della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni risarciti dal Fondo di garanzia sul proprietario del veicolo dismesso ma non ritirato (radiato) ufficialmente, ma che non aveva stipulato alcun contratto a tal fine.

E ciò, anche se detta persona non sia civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale tali danni si sono verificati.

In questo caso, l’interpretazione fornita dalla Corte Ue è riferita all’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata, anche in questo caso, dalla direttiva 2005/14/CE.

Chi rimborsa gli indennizzi versati dal Fondo di garanzia automobilistico?

La decisione è stata presa dalla Corte di giustizia a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale che era stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Fondo di garanzia automobilistico del Portogallo e due cittadine portoghesi, con riferimento al rimborso degli indennizzi che il Fondo aveva versato alle vittime di un incidente in cui è stato coinvolto il veicolo appartenente ad una delle due e guidato dal figlio.

In particolare la proprietaria dell’autoveicolo immatricolato in Portogallo, aveva cessato di guidarlo per problemi di salute e lo aveva parcheggiato nel cortile di casa senza tuttavia avviare le pratiche di ritiro ufficiale dello stesso dalla circolazione, né pagare un’assicurazione della responsabilità civile.

In un’occasione, detta auto era stata presa, senza l’autorizzazione della madre e a sua insaputa, dal figlio della proprietaria; il veicolo, in questa circostanza, era uscito di strada, provocando il decesso del conducente nonché di due passeggeri.

Dopo aver indennizzato questi ultimi, il Fondo aveva convenuto in giudizio la proprietaria e la figlia del conducente, al fine di ottenere il rimborso della somma versata.

Da qui la domanda di pronuncia pregiudiziale volta a chiarire se, ai sensi delle disposizioni europee, l’obbligo di stipulare un’assicurazione RC auto comprendesse anche le situazioni in cui, per scelta del proprietario, il veicolo fosse immobilizzato in una proprietà privata, fuori della via pubblica.

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