Verbale di assemblea chiuso, non valide le delibere condominiali successive

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Verbale di assemblea chiuso, non valide le delibere condominiali successive

La Seconda sezione civile di Cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di appello avevano annullato, su istanza dell’amministratore di condominio e di alcuni condomini, delle delibere assembleari assunte dopo che l’amministratore di condominio medesimo aveva chiuso il verbale di un'assemblea, divenuta "ingovernabile", e sia lui che parte dei condomini si erano allontanati.

La Corte d’appello, in particolare, aveva convenuto che l’attività compiuta successivamente alla chiusura del verbale non potesse ritenersi una prosecuzione della prima assemblea e che, pertanto, le deliberazione assunte successivamente avrebbero richiesto la costituzione di una nuova assemblea, nonché essere assunte con le maggioranze previste per la prima convocazione.

Gli altri condomini che avevano partecipato alla riunione anche dopo la chiusura del verbale, per contro, avevano presentato ricorso in Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1136 c.c. sulle disposizioni in materia di convalida delle delibere condominiali.

Secondo questi, la Corte aveva errato nel giudicato invalide le delibere in oggetto, nonostante fosse indubbio che sussistesse il quorum costitutivo necessario, che la nomina del presidente dell’assemblea non fosse prevista a pena di nullità, che fossero state ampiamente rispettate le maggioranze richieste trattandosi di seconda convocazione e che, infine, l’amministratore non fosse abilitato a dichiarare unilateralmente chiuso il verbale di assemblea.

Ragioni, queste, a cui la Suprema corte non ha dato seguito escludendo di poter scrutinare, in merito, su tale piano motivazionale della decisione.

Seduta ulteriore non costituisce “prosecuzione” dell’assemblea

Nella sentenza n. 18569 del 26 luglio 2017, la Corte di legittimità ha comunque rilevato che fosse inevitabile, per i giudici di merito, una volta ritenuto che la seduta ulteriore non rappresentasse una mera prosecuzione della precedente, pervenire alla conclusione che quella successiva dovesse essere considerata una nuova assemblea e che, per l’effetto, occorresse una nuova convocazione di tutti i condomini.

In tale contesto, inoltre, dovevano essere osservati i quorum costitutivi e deliberativi prescritti per la prima convocazione.

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