Welfare aziendale. Assonime su reddito d'impresa e reddito di lavoro dipendente

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Welfare aziendale. Assonime su reddito d'impresa e reddito di lavoro dipendente

Reddito del dipendente

Sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente opere e servizi erogati dal datore su sua decisione, come pure quelli erogati sulla base di un obbligo assunto per contratto, accordo tra le parti o regolamento aziendale.

Inoltre, i contratti collettivi - siano essi nazionali, interconfederali, territoriali o aziendali – sono fonte che garantisce al lavoratore dipendente il riconoscimento degli oneri di utilità sociale come previsti da norma (art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR). In questa previsione vanno ricompresi somme, servizi e contributi erogati dal datore per finalità di educazione ed istruzione. Ancora: somme e prestazioni erogate per fruire di servizi di assistenza, e contributi e premi corrisposti per prestazioni relative al rischio di non autosufficienza o al rischio di gravi patologie.

Reddito d'impresa

A rammentare norme e loro interpretazioni sulla deducibilità del welfare aziendale è la circolare Assonime n. 15 del 2018, che specifica che ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'erogazione dei benefit di utilità sociale ai lavoratori è integralmente deducibile solo se obbligatoria (art. 95 TUIR); diviene deducibile nel limite del 5 per mille se volontaria (art. 100 TUIR).

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