A rischio il segreto professionale di commercialisti e avvocati

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Alla sentenza n. 9916/2010, Terza Sezione Civile della corte di Cassazione, che ha condannato un commercialista - reo d'aver esposto nella dichiarazione dei redditi del cliente costi non documentati o non inerenti all’anno di imposta - a risarcire nella misura del 50% le sanzioni comminate dal Fisco al contribuente, s'aggiunge, a rendere la vita difficile ai professionisti coinvolti, la sentenza delle Sezioni Unite civili n. 11082/2010, che precisa che il professionista sottoposto a verifica fiscale può opporre il segreto professionale non in maniera generalizzata, in quanto finirebbe per rappresentare un modo per eludere i controlli, ma per notizie e documenti che nell'interesse del cliente devono rimanere segreti. Infatti, può accadere che la Procura, valutata la richiesta e le osservazioni del contribuente professionista in occasione di controlli a professionisti, nel momento in cui i verificatori intendono esaminare cartelle, fascicoli e documenti che riguardano i clienti, decida la rimozione del segreto.

Quest’ultima sentenza mina il segreto professionale cui è tenuto il professionista, commercialista o avvocato che sia, rendendo impossibile la garanzia data al cliente, a meno di un'adeguata motivazione della rimozione del segreto da parte dell'autorità giudiziaria. Chi controlla non può avere un potere senza limiti: non è corretto usare la deroga del giudice al segreto per leggere carte e rapporti estranei ai fatti contestati al professionista, magari utilizzandole poi per accertamenti sui clienti. La rimozione del segreto, per verificare se siano stati osservati gli adempimenti fiscali da parte del professionista controllato, anche in relazione all'incarico ricevuto, comporta infatti la possibilità di leggere da parte di chi controlla la corrispondenza, le richieste del cliente, i pareri forniti (che non hanno alcuna rilevanza circa la posizione tributaria del professionista verificato).
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