Accertamento, “diritto di difesa” in assenza delle tutele a favore del contribuente

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Il contribuente può esercitare il diritto di difesa non solo nel momento effettivo in cui gli uffici delle Entrate esercitano il loro controllo, ma anche quando, nella fase di accertamento, gli stessi portano a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria dell’Erario.

Secondo quanto previsto da alcune specifiche disposizioni di legge (art. 42 Dpr 600/73; art 56 Dpr 633/72, art. 52 Dpr 131/86), l’atto di accertamento deve sempre essere motivato da presupposti di fatto e riportare le ragioni giuridiche che lo hanno fatto scaturire. Vi possono essere circostanze in cui i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche possono essere anche plurimi, l’importante che essi non siano contraddittori e che vengano riportate su uno stesso avviso di accertamento.

La conoscenza della norma richiamata dall’Amministrazione finanziaria, sulla base della quale scatta l’accertamento, è fondamentale per capire se la scelta è corretta in relazione al presupposto di fatto ed, eventualmente, può scattare per il contribuente il diritto alla difesa.

Dunque, l’accertamento per essere valido deve rispettare alcune condizioni. Deve, cioè, onorare alcune garanzie: l’imponibile accertato; le aliquote applicate; le imposte liquidate e la motivazione.

La mancanza di una di queste indicazioni oppure la mancata specificazione se l’accertamento sia di tipo induttivo oppure analitico fa venire meno le ragioni sulla base delle quali il meccanismo può essere invocato, facendo scattare la sua nullità. Per esempio, caratteristica fondamentale dell’atto di accertamento è l’indicazione della sua motivazione. Se la motivazione si fonda su un atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato oppure si deve riprodurre nell’atto il contenuto essenziale del documento preso in considerazione. In mancanza di questa accortezza, anche la Corte di Cassazione ha riconosciuto che vengono violate alcune tutele a favore del contribuente che possono portare a riconoscere la nullità dell’atto di accertamento.

Nella pratica, dunque, la carenza o l'assenza totale di motivazione possono essere eccepite dal contribuente come un’arma a sua difesa. Infatti, in queste circostanze si verrebbe a creare uno squilibrio tra la potestà dell’ufficio e la difesa del contribuente, tale da giustificare la nullità dell’avviso di accertamento. Scopo della motivazione, che deve essere sempre presente, è portare a conoscenza del contribuente il perché viene esercitato uno specifico potere. In assenza di una specifica indicazione sul tipo di accertamento praticato, il contribuente non potrà difendersi adeguatamente e così, in presenza di una condizione che viola il principio della motivazione dell’avviso, l’atto è da ritenersi nullo.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 1 – Si contesta solo il documento non conoscibile
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 1 – Il tipo di rettifica “detta” i criteri della contromossa

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