Accesso ai registri per ragioni diverse dal servizio. Condannato il cancelliere

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Accesso ai registri per ragioni diverse dal servizio. Condannato il cancelliere

Accesso abusivo a sistema informatico

Commette il delitto di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, ex art. 615 ter secondo comma c.p., il dipendente pubblico addetto alla cancelleria del Tribunale che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare del sistema informatico protetto per delimitarne l’accesso (nella specie, Registro delle notizie di reato o Re.Ge.), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee o comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli sia attribuita.

Così la Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, ha respinto il ricorso di una dipendente condannata ex art. 615 ter c.p. in quanto, pur essendo autorizzata nella sua qualità di cancelliera presso la Procura della Repubblica, ad accedere al Registro delle notizie di reato Re.Ge., vi si manteneva in violazione dei limiti e delle condizioni risultanti dal complesso di prescrizioni impartite dal titolare del sistema, accedendo ad informazioni inerenti al procedimento penale a carico di un conoscente (assegnato a sostituto Procuratore diverso da quello per cui l’indagata prestava servizio). Con la conseguente aggravante dell’essere stato il fatto commesso da pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti la sua funzione ed il suo servizio.

Quanto alla configurabilità del contestato reato ex art. 615 ter c.p., le Sezioni Unite  – respingendo in proposito le censure della dipendente – sovvengono, in linea generale, che le fitte disposizioni normative su più livelli, atte a garantire elevati standard di sicurezza per la tenuta di registri informatici, delineano altresì lo status della persona dotata di funzioni pubbliche, il cui agire deve essere indirizzato alle finalità istituzionali in vista delle quali il rapporto funzionale è istaurato. Dovere a cui sono correlati i necessari poteri e l’utilizzo di pubbliche risorse, traducendosi in abuso della funzione, nell’eccesso e nello sviamento di potere, ogni condotta che si ponga in contrasto con le predette finalità istituzionali.

Registri di cancelleria; abusivo ogni utilizzo estraneo alle funzioni 

E tanto vale, restringendo il campo, anche nella conservazione dei registri di cancelleria. Ai pubblici dipendenti che operino su detti registri informatizzati, difatti, è imposta l’osservanza sia delle disposizioni di accesso in base ai diversi profili, sia delle disposizioni impartite dal capo dell’ufficio sulla gestione dei registri medesimi, sia del dovere di cui allo statuto personale di eseguire sui sistemi solo attività che siano in diretta connessione con l’assolvimento della propria funzione. Con conseguente illiceità ed abusività - si legge nella sentenza n. 41210 dell'8 settembre 2017 - di qualsiasi comportamento che con tale obiettivo si ponga in contrasto, manifestandosi in tal modo la “ontologica incompatibilità” dell’accesso al sistema informatico, connaturata ad un utilizzo estraneo alle funzioni.

 

 

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