Accesso alla NASpI, cosa cambia dal 1° gennaio 2025

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Arrivano le indicazioni INPS sui nuovi requisiti contributivi minimi per accedere all’indennità di disoccupazione NASpI.

Tra Collegato Lavoro e legge di Bilancio 2025, il legislatore ha mostrato notevole attenzione nei confronti degli eventi “distorsivi” legati all’accesso all’indennità di disoccupazione, sia introducendo la disciplina delle c.d. dimissioni per fatti concludenti, sia prevendendo nuovi requisiti minimi contributivi per le ipotesi in cui l’evento di cessazione involontaria, potenzialmente idoneo al riconoscimento della NASpI, sia successivo ad una cessazione, di un altro rapporto di lavoro, intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale.

In buona sostanza, l’intervento previsto dall’art. 1, comma 171, legge 30 dicembre 2024, n. 207, punta ad arginare quel fenomeno sociale delle dimissioni combinate con una successiva riassunzione, che comportava un azzeramento dell’anzianità di servizio ai fini del quantum per la determinazione del ticket di licenziamento, pur consentendo al lavoratore di accedere ad una prestazione assistenziale “piena”.

Le indicazioni amministrative sui nuovi requisiti contributivi per l’accesso alla NASpI sono contenute nella circolare 5 giugno 2025, n. 98.

Modifiche normative

Il comma 171, art. 1, legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha inserito nell’art. 3, comma 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la nuova lettera c-bis), la quale prevede la sussistenza di un ulteriore requisito contributivo per l’accesso al sostegno di disoccupazione.

La misura, come vedremo di seguito, non riguarderà tutte le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, bensì soltanto quelle fattispecie in cui l’evento di disoccupazione si sia realizzato successivamente ad una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Come noto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, l’indennità di disoccupazione NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione (involontaria);
  • possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.

Ai predetti punti, la legge di Bilancio 2025, aggiunge l’ulteriore condizione secondo cui “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Nota Bene
Dal 1° gennaio 2022 non è più richiesto il requisito relativo alle trenta giornate minime di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

La nuova lettera c-bis), sopra riportata, introduce un nuovo requisito contributivo per l’accesso alla prestazione NASpI relativamente agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025, e, in particolare, prevede che il richiedente della prestazione possa far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato risolto per dimissioni o risoluzione consensuale, sempreché detta cessazione volontaria sia intervenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la NASpI.

Naturalmente, il riferimento alla cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riguardare un rapporto a tempo indeterminato, mentre la successiva cessazione involontaria (potenzialmente idonea per l’accesso all’indennità di disoccupazione) può riferirsi sia a un rapporto a tempo indeterminato che un rapporto a tempo determinato.

Attenzione
Il requisito previsto dalla citata lettera c-bis), introdotta al comma 1, art. 3, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, non si applica – per espressa previsione di legge – laddove la cessazione del rapporto di lavoro (precedente a quello per cui si richiede la NASpI), sia intervenuta durante il periodo tutelato di maternità o paternità (art. 55, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), nonché nelle ipotesi di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero nelle ipotesi di cessazione per dimissioni sostenute da giusta causa.
Sul punto, l’Istituto previdenziale ha precisato che vanno escluse anche le seguenti cause di cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni per giusta causa intervenute a seguito di trasferimento ad altra sede non sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di trasferimento del lavoratore ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi pubblici.

Il nuovo requisito per l’accesso alla NASpI

La novella in commento prevede che, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, l’accesso alla NASpI è ammissibile laddove il richiedente possa far valere almeno tredici settimane di contribuzione nell’arco temporale intercorrente tra la data di cessazione per dimissioni o risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI. Ciò, sempreché la cessazione volontaria del “primo” rapporto di lavoro sia intervenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI.

A tal fine, si considerano utili, ai fini della maturazione della soglia minima di tredici settimane:

  • i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulti la presenza di contribuzione già versata o dovuta, e i periodi di congedo parentale indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a otto anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Nota Bene
Rientrano nel computo delle tredici settimane minime anche eventuali settimane di contribuzione nel settore agricolo, fermo restando il parametro di equivalenza secondo cui sei contributi giornalieri agricoli corrispondo al riconoscimento di una settimana contributiva.

 

Si vedano, di seguito, alcuni casi pratici inerenti alle nuove disposizioni:

  1. Lavoratore assunto il 2 febbraio 2022, risolve il proprio rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con l’impresa A il 31 gennaio 2025. Viene successivamente riassunto dall’impresa B a tempo determinato dal 10 febbraio 2025 al 31 marzo 2025. Il lavoratore, alla data del 31 marzo 2025, non avendo maturato 13 settimane di contribuzione tra il 1° febbraio 2025 e il 31 marzo 2025, non potrà avere accesso alla NASpI;
  2. Lavoratore assunto il 2 febbraio 2022, risolve il proprio rapporto di lavoro per dimissioni durante il periodo protetto di paternità con l’impresa A il 31 gennaio 2025. Viene successivamente assunto dall’impresa B a tempo determinato dal 10 febbraio 2025 al 31 marzo 2025. Il lavoratore, alla data del 31 marzo 2025, pur non avendo maturato 13 settimane di contribuzione tra il 1° febbraio 2025 e il 31 marzo 2025, potrà avere accesso alla NASpI considerato che le dimissioni dall’impresa A sono presentante ai sensi dell’art. 55, T.U, 26 marzo 2001, n. 151, e che sussiste il requisito delle 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti;
  3. Lavoratore assunto il 1° gennaio 2023, risolve il proprio rapporto di lavoro consensualmente con l’impresa A in data 31 gennaio 2024. Viene successivamente assunto dall’impresa B il 1° gennaio 2025 con contratto a tempo indeterminato. Tale ultimo rapporto di lavoro si conclude il 10 marzo 2025 a seguito di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Il lavoratore potrà accedere all’indennità NASpI, in quanto nei dodici mesi precedenti l’evento di disoccupazione (10 marzo 2024 – 10 marzo 2025), non vi sono stati eventi di dimissione o risoluzione consensuale da un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  4. Lavoratore assunto il 1° febbraio 2024, risolve il proprio rapporto di lavoro con l’impresa A per dimissioni volontarie il 30 novembre 2024. Viene successivamente assunto dall’impresa B il 1° febbraio 2025 con contratto di lavoro a tempo determinato sino a tutto il 30 giugno 2025. Il lavoratore potrà accedere all’indennità NASpI, in quanto, pur avendo risolto un precedente rapporto a tempo indeterminato per dimissioni nei dodici mesi precedenti l’evento di disoccupazione, ha maturato il requisito minimo delle tredici settimane di contribuzione nel periodo dal 1° febbraio 2025 al 30 giugno 2025.

NASpI: a quanto ammonta la prestazione

Le novità del 2025 non impattano sulla determinazione e la durata della prestazione NASpI, bensì esclusivamente sui requisiti di accesso alla stessa.

Conseguentemente la prestazione sarà, come previsto dall’art. 4 e 5, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 94/2015:

  • rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il valore 4,33. Se detta retribuzione è pari o inferiore al valore di 1.195 euro (annualmente rivalutato – per il 2025 l’importo ammonta a 1.436,61), si assumerà il 75% dell’importo determinato come evidenziato al punto precedente. Se superiore, si aggiungerà il 25% della differenza al 75% di 1.436,61 euro (fermo restando il limite, per il 2025, di euro 1.562,82). L’indennità NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, salvo che il beneficiario non abbia compito il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda. In tale ipotesi la riduzione del 3% decorrerà dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione;
  • riconosciuta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (la prestazione è, quindi, riconosciuta per massimo 24 mesi). Ai fini del calcolo della durata, si rammenta che non sono computati eventuali periodi che, nei quattro anni precedenti, hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione di disoccupazione.

QUADRO NORMATIVO

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

INPS - Circolare 5 giugno 2025, n. 98

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