Accisa ridotta sul gasolio per trasporto regolare di persone

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Accisa ridotta sul gasolio per trasporto regolare di persone

Tra i beneficiari dell’aliquota ridotta dell’accisa gravante sul gasolio commerciale rientrano non solo soggetti pubblici ma anche le imprese private.

Questo purché entrambi siano caratterizzati dallo svolgimento di un’attività di trasporto regolare o di linea.

Dall'agevolazione, per contro, è del tutto esclusa l’attività di trasporto occasionale.

Gasolio agevolato: a chi si applica l'accisa ridotta?

Con sentenza n. 104 del 25 maggio 2023, la Consulta ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara per quanto riguarda l’art. 24-ter, commi 2, lettera b), e 3, del D. Lgs. n. 504/1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).

Si tratta delle disposizioni che prevedono l’applicazione di un’aliquota ridotta dell’accisa sul gasolio commerciale esclusivamente per talune categorie di operatori che utilizzano il carburante come propellente per il trasporto di persone.

In tali categorie rientrano:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto pubblico locale;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario;
  • enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

La questione era sorta nell'ambito di un giudizio relativo ad un avviso di pagamento emesso dall’Agenzia delle dogane per il recupero di somme indebitamente restituite nei confronti di un’impresa individuale, che esercitava attività di trasporto con noleggio di autobus con conducente.

Inizialmente, tali somme erano state riconosciute all’impresa sull’erroneo presupposto della spettanza del beneficio fiscale in parola, per poi essere disconosciute.

La CTP aveva sollevato la questione di costituzionalità rilevando la possibile violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, rispettivamente dedicati ai principi della parità di trattamento e della libera concorrenza tra imprese.

Il giudice rimettente, in particolare, muoveva dal'assunto - errato - secondo cui, nei casi in cui l’impresa pubblica eserciti, unitamente alla attività di trasporto di persone a carattere regolare, anche una parallela attività di trasporto di persone a connotazione occasionale, l’art. 24-ter in esame consentirebbe l’attribuzione dell'agevolazione fiscale per l’esercizio di ciascuna delle due attività, che rimarrebbe invece precluso alle imprese private di trasporto di persone che svolgono solo attività di trasporto occasionale.

Agevolazione in caso di trasporto regolare, nessuna discriminazione

Il presupposto ermeneutico posto alla base delle questioni di legittimità in esame non era corretto.

I giudici costituzionali hanno infatti precisato come, in realtà, il richiamato art. 24-ter ricomprenda nelle tipologie dei beneficiari dell’agevolazione non solo soggetti pubblici ma anche imprese che possono avere natura privata.

Tali soggetti, però, sono caratterizzati dallo svolgimento di un’attività di trasporto regolare o di linea, che è tale in quanto "l’esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone".

Ciò che il legislatore nazionale ha voluto agevolare, quindi, è il servizio di trasporto regolare, di tal ché, come ratio della previsione dell’aliquota ridotta, ha assunto un criterio oggettivo, senza mai discriminare in base alla natura soggettiva dell’esercente.

Trasporto occasionale escluso dal beneficio

Diversamente da quanto sostenuto dalla CTP, dunque, dalla agevolazione fiscale in parola è del tutto esclusa l’attività di trasporto occasionale, risultando irrilevante, ciò posto, da quale soggetto essa sia esercitata.

In definitiva, in caso di doppia attività di trasporto, a carattere tanto regolare quanto occasionale, le imprese beneficiano dell’agevolazione fiscale esclusivamente per la porzione di attività dedicata al trasporto regolare.

Entrambe le censure sollevate dalla CTP, in conclusione, risultavano non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo.

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