Accise: nuove regole tecniche per lo scambio dati tra operatori
Pubblicato il 23 gennaio 2026
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Con il Regolamento di esecuzione UE 2026/51 dell’11 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 gennaio 2026, la Commissione europea ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013, intervenendo in modo significativo sulla struttura dei messaggi elettronici utilizzati per la gestione del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali (SEED – System for Exchange of Excise Data).
L’intervento normativo si inserisce nel processo di adeguamento del sistema informatizzato delle accise alle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2020/262, che ha esteso l’ambito applicativo del sistema anche:
- ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa destinati all’esportazione;
- ai movimenti ad accisa assolta tra Stati membri per finalità commerciali.
A seguito di tali estensioni, alcune informazioni e strutture dati previste dal regolamento (UE) n. 612/2013 risultavano non più coerenti o incomplete. Il regolamento (UE) 2026/51 risponde quindi all’esigenza di aggiornare e armonizzare le specifiche tecniche del sistema.
Contenuto del regolamento
Il regolamento Ue 2026/51 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) n. 612/2013, ridefinendo:
- la struttura dei messaggi elettronici utilizzati nel registro degli operatori economici e dei depositi fiscali;
- i gruppi e sottogruppi di dati, con indicazione puntuale dei campi obbligatori, opzionali e condizionali;
- le regole tecniche di compilazione, inclusi formato, lunghezza dei dati e utilizzo dello standard ISO 8601 per date e orari;
- le codifiche dei messaggi di errore e rifiuto degli aggiornamenti del registro;
- le modalità di produzione delle statistiche SEED.
Struttura dei messaggi elettronici SEED: principali novità
Il nuovo allegato I introduce una descrizione dettagliata e standardizzata dei dati scambiati attraverso il sistema informatizzato, prevedendo:
- gruppi e sottogruppi di dati identificati da codici numerici progressivi;
- codici alfabetici per ciascun campo informativo;
- l’indicazione puntuale della obbligatorietà del dato (richiesti, opzionale, condizionale, dipendente);
- regole di ripetibilità dei gruppi di dati;
- specifiche tecniche su formato, lunghezza e tipo di dato (alfabetico, numerico, alfanumerico);
- utilizzo obbligatorio dello standard ISO 8601 per date e orari.
Questa struttura consente una maggiore uniformità nell’interscambio delle informazioni e riduce il rischio di errori o incoerenze tra i registri nazionali e il registro centrale.
Operazioni sul registro degli operatori economici e dei depositi fiscali
Il regolamento disciplina in modo puntuale le operazioni gestibili tramite il sistema SEED, tra cui:
- creazione, aggiornamento, annullamento e cancellazione delle autorizzazioni degli operatori economici;
- gestione dei depositi fiscali, con indicazione dei periodi di validità;
- trattamento delle autorizzazioni temporanee, incluse quelle per:
- destinatari registrati temporaneamente;
- speditori o destinatari certificati occasionali;
- associazione tra operatori, depositi fiscali e categorie o prodotti sottoposti ad accisa.
Particolare attenzione è dedicata alla coerenza tra codici accisa, uffici delle accise competenti e Stati membri, al fine di garantire l’affidabilità del sistema di cooperazione amministrativa.
Messaggi di errore e rifiuto: rafforzamento dei controlli
Il nuovo allegato I prevede una codifica dettagliata dei motivi di rifiuto degli aggiornamenti del registro, tra cui, a titolo esemplificativo:
- autorizzazioni o depositi fiscali già esistenti;
- elementi non trovati in fase di aggiornamento o cancellazione;
- incoerenze tra codice accisa e ufficio delle accise;
- riferimenti non validi o mancanti;
- valori errati o non supportati.
La standardizzazione dei messaggi di errore migliora la tracciabilità delle anomalie e facilita la gestione delle correzioni da parte degli Stati membri e degli operatori.
Decorrenza ed entrata in vigore
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/51:
- entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
- si applica a decorrere dal 12 febbraio 2026, data allineata all’operatività della nuova versione del sistema informatizzato prevista dal regolamento delegato (UE) 2026/50.
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