Cartella di pagamento e adesione: niente motivazione autonoma

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La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha precisato che la cartella di pagamento emessa a seguito dell’omesso versamento di una o più rate concordate con un atto di accertamento con adesione non richiede una motivazione specifica.

La Suprema Corte - con l’ordinanza n. 24715 del 7 settembre 2025 - ha infatti chiarito che, in tali ipotesi, il contribuente è già pienamente a conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa fiscale, sicché l’onere motivazionale dell’Ufficio può ritenersi soddisfatto con il semplice richiamo all’atto di adesione.

Cartella di pagamento per omesso versamento importi accertamento

La vicenda trae origine dalla notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una cartella di pagamento nei confronti di una società posta in liquidazione. L’importo richiesto è comprensivo di IRAP, IVA, sanzioni e accessori relativi all’anno d’imposta 2009.

La pretesa dell’Amministrazione finanziaria scaturiva da un atto di accertamento con adesione, sottoscritto tra l’Ufficio e la contribuente. Successivamente, la società non aveva provveduto al versamento di una o più rate concordate in sede di adesione. Proprio a seguito di tale inadempimento, l’Ufficio aveva iscritto a ruolo le somme dovute, emettendo la cartella impugnata.

La società contribuente ha contestato la legittimità dell’atto, lamentando in particolare una carenza di motivazione. In primo luogo, si evidenziava che la cartella non spiegava in modo chiaro come fossero stati determinati alcuni importi iscritti a ruolo. Un aspetto specificamente censurato riguardava la voce identificata con il codice tributo 0161, relativa a “IVA, diritti e compensi a terzi”. Tale somma, a parere della società, non trovava corrispondenza nell’atto di adesione e risultava priva di un adeguato collegamento con le voci originariamente oggetto di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha difeso la correttezza della propria operatività. L’Amministrazione ha sostenuto che la cartella fosse validamente motivata, in quanto strettamente connessa all’atto di adesione sottoscritto e al successivo mancato pagamento delle rate concordate. Secondo la tesi dell’Ufficio, eventuali incongruenze formali non potevano inficiare la legittimità sostanziale dell’atto impositivo.

La controversia è stata portata all’attenzione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla sufficienza o meno della motivazione contenuta nella cartella di pagamento emessa in tale contesto.

Onere motivazionale: non sussiste se il contribuente conosce le ragioni della pretesa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24715 pronunciata il 7 settembre 2025, ha affrontato il tema della motivazione della cartella di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento delle rate dovute in forza di un atto di accertamento con adesione.

La Suprema Corte ha chiarito che, in questa specifica ipotesi, non sussiste l’obbligo di fornire una motivazione articolata e autonoma all’interno della cartella. Infatti, l’atto di adesione – che rappresenta l’accordo tra contribuente e Amministrazione in ordine all’an e al quantum della pretesa fiscale – contiene già in sé tutte le indicazioni necessarie riguardo ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche dell’imposizione.

Pertanto, il contribuente, avendo partecipato attivamente al procedimento di adesione e avendo sottoscritto l’accordo, si trova nella condizione di conoscere perfettamente l’origine e la natura del debito tributario. In tali circostanze, il richiamo operato dall’Ufficio all’atto di adesione è sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale che grava sulla cartella di pagamento.

La Corte ha ribadito un principio di carattere generale, secondo cui la funzione della motivazione degli atti impositivi è quella di consentire al contribuente di esercitare in modo pieno ed efficace il proprio diritto di difesa. Tuttavia, quando il contribuente ha già una conoscenza diretta e completa della pretesa tributaria – come nel caso dell’accertamento con adesione – la cartella può limitarsi a richiamare l’atto presupposto senza ulteriori specificazioni.

In altri termini, la motivazione non deve essere valutata in astratto, ma in relazione alla concreta esigenza di tutela del contribuente. Se quest’ultimo è già in grado di individuare con precisione la causa del debito, l’atto impositivo non necessita di ulteriori dettagli formali.

La Cassazione ha quindi enunciato, nell’ordinanza n. 24715/2025, il seguente principio di diritto:

  • “La cartella di pagamento che faccia seguito all'omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non necessita di una specifica motivazione atteso che il contribuente già si trova nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere motivazionale può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo all'atto di adesione".
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