Agenzie di viaggi e tour operator: ultimi giorni per la domanda di esonero

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Agenzie di viaggi e tour operator: ultimi giorni per la domanda di esonero

Ultimi giorni per aggiudicarsi l'esonero contributivo riconosciuto dal decreto Sostegni ter a favore dei datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Entro il 9 settembre 2022, infatti, dovrà essere inoltrata la richiesta di quantificazione dell’agevolazione spettante utilizzando il modulo di istanza on-line “AT_2TER”.

Ma facciamo un passo indietro e vediamo in cosa consiste l'agevolazione e a chi spetta.

Esonero contributivo 2022 nel turismo

Per il periodo di competenza aprile 2022-agosto 2022 è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator:

  • a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori;
  • che siano contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79;
  • a cui è stato attribuito dall'INPS, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) “2J” con il nuovo significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.

L'esonero è fruibile entro il 31 dicembre 2022.

Esonero contributivo 2022 nel turismo in sintesi

Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa dell'agevolazione contributiva in parola.

Natura

Non è un incentivo all’assunzione in quanto si applica in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, in corso o instaurati nel periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, ivi compresi i rapporti di apprendistato

Condizioni di spettanza

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato, oltre che al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (regolarità contributiva; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Non è invece richiesto il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Contribuzione agevolabile e no

È sgravabile la contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro per il periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022, fatta eccezione per:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo ai Fondi di solidarietà cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • tutte le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle solidaristiche.

Misura

L’agevolazione consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale

Risorse stanziate

Il riconoscimento da parte dell'INPS è operato nei limiti delle risorse stanziate, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022.

L'Istituto non adotterà altri provvedimenti di concessione in caso di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

La Commissione europea ha autorizzato l'agevolazione con decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022.

Il beneficio è concesso secondo la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020

Coordinamento con altri incentivi

L’agevolazione, in quanto sgravio totale, è cumulabile solo in presenza di un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della contribuzione dovuta, sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altre disposizioni.

Norme e istruzioni

Decreto Sostegni ter (articolo 4, comma 2-ter, DL 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25)

INPS, messaggio n. 2712 del 6 luglio 2022

INPS, circolare n. 89 del 27 luglio 2022

Esonero contributivo 2022 nel turismo: domanda

I datori di lavoro con CA “2J” attribuito entro il 30 giugno 2022 per fruire dell'esonero in questione devono presentare domanda all'INPS.

L'Istituto ha richiesto che l'istanza venga inviata entro il 9 settembre 2022 con il modulo on-line “AT_2TER”, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” sul sito www.inps.it.

La domanda è finalizzata alla quantificazione dell’esonero.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INPS il proprio codice fiscale, la matricola aziendale, le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande), l’ammontare dell’esonero da autorizzare determinato, anche in via prospettica, considerando la contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022 e la forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022.

Il datore di lavoro è tenuto anche a indicare se il contratto collettivo applicato preveda l’erogazione di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) nel periodo aprile 2022/agosto 2022.

Esonero contributivo 2022 nel turismo: procedura di autorizzazione

Ricevute le richieste, l'INPS avvia l'attività di controllo che riguarderà sostanzialmente la matricola indicata e il relativo codice ATECO nonchè la coerenza dell’importo richiesto.

In caso di esito positivo, il datore di lavoro è autorizzato provvisoriamente alla fruizione dell’esonero per l’ammontare indicato nella domanda (istanza “accolta provvisoria”)

Se invece l’importo richiesto è superiore rispetto a quello indicato dai sistemi informatici dell’INPS, verrà autorizzato solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale provvisoria”).

L’ammontare provvisorio dell’esonero da fruire sarà comunicato solo a conclusione dell'elaborazione massiva, in calce al modulo di istanza on-line.

Esonero contributivo 2022 nel turismo: richiesta di riesame

Per l'istanza “accolta parziale provvisoria", entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito, il datore di lavoro può proporre una richiesta di riesame dell’importo accedendo direttamente al modulo di domanda “AT_2TER” .

Il mancato riscontro da parte dell'INPS entro 30 giorni equivale a rigetto e il datore di lavoro potrà fruire dell’esonero nei limiti individuati dall'Istituto.

Esonero contributivo 2022 nel turismo: importo definitivo

All’esito delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà a ricalcolare l’ammontare dell’esonero spettante per tutte le domande provvisoriamente accolte.

Occorre fare presente che gli importi spettanti potranno considerarsi definitivamente quantificati (e il datore di lavoro potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile) solo a seguito della rielaborazione operata dall'Istituto su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda e nei limiti di spesa.

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