Braccianti agricoli, trascinamento di giornate: adempimenti entro il 24 febbraio 2025
Pubblicato il 06 febbraio 2025
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Dichiarazione di calamità delle aziende interessate e invio del modulo “SC95” per piccoli coloni e compartecipanti familiari entro il 24 febbraio 2025 per beneficiare del cosiddetto “Trascinamento di giornate”.
Lo rende noto l'INPS con la circolare INPS 5 febbraio 2025, n. 37 con la quale l’Istituto indica gli adempimenti telematici a carico delle aziende interessate e delle proprie strutture territoriali INPS ai fini della compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l’anno 2024.
Trascinamento di giornate: di cosa si tratta
Il beneficio previdenziale denominato "Trascinamento di giornate" (articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247) consente ai lavoratori agricoli a tempo determinato di ottenere il riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, di un numero di giornate lavorative aggiuntive, necessarie al raggiungimento delle giornate effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente, qualora le imprese abbiano subito danni da calamità naturali o eventi eccezionali ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Il beneficio è destinato ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati per almeno 5 giornate lavorative nel corso del 2024 presso un’impresa agricola (articolo 2135 del codice civile), che abbia beneficiato di almeno uno degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004. L’azienda deve inoltre essere ubicata in un’area dichiarata calamitata, delimitata con delibera o decreto regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il requisito fondamentale per il riconoscimento del "Trascinamento di giornate" è che il lavoratore abbia prestato servizio presso i medesimi datori di lavoro negli anni di riferimento.
Il beneficio si estende anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende agricole che abbiano beneficiato degli interventi per calamità naturali o eventi eccezionali.
Trascinamento di giornate: adempimenti delle aziende agricole
Le aziende interessate, fa presente l'INPS con la circolare del 5 febbraio 2025, n. 37, sono tenute a trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, utilizzando il servizio "Aziende agricole: Dichiarazione calamità" disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per misure emergenziali straordinarie". L’accesso avviene tramite le consuete credenziali digitali.
Le dichiarazioni devono riferirsi esclusivamente alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, in base ai decreti o alle delibere emanate dalle Regioni.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono trasmettere alle Strutture territorialmente competenti dell’INPS il modulo “SC95” - “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito dell’INPS.
La scadenza per l’invio della documentazione è fissata al 24 febbraio 2025, in modo da consentire alle Strutture territoriali di effettuare la validazione delle domande in tempo utile per la compilazione degli elenchi annuali relativi al 2024.
Trascinamento di giornate: adempimenti delle Strutture territoriali INPS
Le Strutture territoriali INPS validano le dichiarazioni di calamità trasmesse dalle aziende attraverso la procedura "DDC" (Dichiarazioni Di Calamità) disponibile nel portale Intranet dell’Istituto, nel percorso "Servizi" > "Servizi per l’Agricoltura" > "SUBORDINATI".
Gli operatori verificano i dati trasmessi dalle aziende, accertando la conformità delle dichiarazioni ai decreti/delibere di delimitazione delle aree colpite dalle calamità, inseriti nella procedura dalle Direzioni regionali.
NOTA BENE:La validazione delle domande deve basarsi esclusivamente sui documenti ufficiali emanati dalle Regioni.
L’operatore può approvare o respingere l’istanza tramite l’opzione "Salva e continua". In caso di reiezione, è obbligatorio specificare le motivazioni nel campo dedicato.
Trascinamento di giornate: verifiche e esiti
Il completamento delle operazioni di validazione e verifica delle dichiarazioni deve avvenire entro il termine del 3 marzo 2025.
Le domande validate possono essere consultate nella sezione "Consultazione dichiarazione di calamità", dalla quale è possibile generare un file PDF dell’esito dell’operazione.
Tabella riepilogativa degli adempimenti
Attività |
Soggetti coinvolti |
Scadenza |
Invio dichiarazione di calamità |
Aziende agricole |
24 febbraio 2025 |
Invio modulo SC95 |
Concedenti (per piccoli coloni e compartecipanti familiari) |
24 febbraio 2025 |
Validazione dichiarazioni di calamità |
INPS |
3 marzo 2025 |
Approvazione/reiezione domande |
INPS |
3 marzo 2025 |
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