Agriturismo attività secondaria

Pubblicato il



La Cassazione, con la sentenza n. 24430 del 2 ottobre 2008, entra nel merito dei requisiti che le strutture agrituristiche devono avere per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Si chiarisce che non può essere mai considerata agrituristica un’attività di ricezione e ospitalità svolta da chi non è imprenditore agricolo o per la quale l’impegno lavorativo richiesto e l’entità dei capitali impiegati siano prevalenti rispetto all’attività agricola. Dunque, è riconosciuta la qualità agrituristica dell’attività di ricezione ed ospitalità se c’è contemporanea sussistenza di:

- qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che esercita l’attività;

- rapporto di connessione e di complementarità con l’attività propriamente agricola;

- permanenza della principalità dell’attività agricola rispetto a quella di ricezione ed ospitalità.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito