Al concorso magistrati è ammesso chi supera l'esame di avvocato anche se non iscritto all'Albo

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La Corte costituzionale, con sentenza n. 296 del 15 ottobre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - per manifesta irragionevolezza e violazione dell'articolo 3 della Costituzione - dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sulla disciplina per l'accesso in magistratura, nella parte in cui non prevede, tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario, anche coloro che abbiano conseguito soltanto l’abilitazione all’esercizio della professione forense anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati. 

E' il Tar del Lazio ad aver sollevato la questione di legittimità di tale prescrizione rilevando come la stessa realizzerebbe una “ingiusta discriminazione nei confronti di quei candidati che risultano aver conseguito l’abilitazione allo svolgimento della professione forense, ma che non vogliono o non possono iscriversi nel suddetto albo”.
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