All'atto impositivo va allegata la sentenza

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La Sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 18532 del 10 agosto scorso, ha statuito l'illegittimità di un atto con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto ad un contribuente l'imposta di registro relativa alla liquidazione di somme riferite ad una sentenza civile a cui, tuttavia, non era stata allegata la detta sentenza. 

Per la Corte, in particolare, l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 212/2000, è stabilito non solo per soddisfare esigenze di trasparenza e di correttezza dell'azione dell'amministrazione fiscale, ma, “proprio perché inserito nello statuto dei diritti del contribuente, è volto soprattutto a garantire piena ed immediata cognizione della pretesa fiscale, in modo da valutarne la fondatezza e di predisporre eventuali motivi di contestazione e, quindi, di impugnarla in sede giudiziale”. 

Ed infatti, la mancata allegazione della sentenza richiamata implica una attività di ricerca da parte del contribuente che, comprimendo i termini previsti per predisporre una eventuale impugnativa, risulta pregiudizievole del diritto di difesa.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 - Liquidazione con sentenza - Fuoco

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